Art. 36.
          Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia
                    Aziende faunistico-venatorie

  Le  concessioni  in  atto delle riserve di caccia restano in vigore
fino  alla  loro  scadenza e per un solo rinnovo della concessione e,
comunque,  per  non  oltre  tre  anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  Sono  fatte  salve  le  riserve  di rappresentanza della Presidenza
della Repubblica.
  Scaduto  il  triennio  di  cui  al primo comma, le regioni, sentito
l'Istituto   di   biologia   della  selvaggina,  possono  autorizzare
l'istituzione  e  la  trasformazione  in aziende faunistico-venatorie
delle  riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con
particolare   riferimento   alla   tipica  fauna  alpina  (stambecco,
camoscio,  gallo  forcello,  gallo  cedrone,  pernice  bianca,  lepre
bianca,  francolino  di  monte  e  coturnice), alla grossa selvaggina
europea  (cervo,  capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in
specie  nelle  zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici
complessive   limitati,  purche'  presentino  strutture  ed  ambiente
adeguati.
  Le  aziende  faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento,
l'organizzazione  e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai
fini dell'incremento della fauna selvatica.
  Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento
e  di  abbattimento  della  selvaggina  compatibili  con le finalita'
naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle
aziende faunistico-venatorie.