Art. 36. Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia Aziende faunistico-venatorie Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica. Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purche' presentino strutture ed ambiente adeguati. Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalita' naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.