Art. 37. Personale dei comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina I dipendenti dei comitati provinciali caccia, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali. In caso di scioglimento o di cessazione dell'attivita' dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1974, passano, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, alle dipendenze di altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - MARCORA - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO