Art. 37.
Personale dei comitati provinciali   caccia  e  dell'Ente  produttori
                             selvaggina

  I dipendenti dei comitati provinciali caccia, in servizio alla data
del  31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico
alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.
  In  caso  di  scioglimento o di cessazione dell'attivita' dell'Ente
produttori  selvaggina,  i  dipendenti  della  sede centrale di detto
ente,  in  servizio  alla  data  del  31  dicembre 1974, passano, con
decreto  del Ministro per l'agricoltura e le foreste, alle dipendenze
di  altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della
legge  20  marzo  1975,  n.  70,  con l'osservanza delle disposizioni
contenute  nell'ultimo  comma  dell'articolo  7  di detta legge. Tali
dipendenti  dovranno  essere collocati dagli enti riceventi nei posti
in  organico  riservati  secondo  l'articolo 43 della citata legge 20
marzo 1975, n. 70.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - MARCORA -
                                                  PANDOLFI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO