Art. 130.

                        Attivita' aggiuntive

    1.  Le  attivita'  aggiuntive  consistono in attivita' aggiuntive
educative  ed  in  attivita'  aggiuntive  funzionali allo svolgimento
dell'attivita' educativa.
    2.  Le  attivita'  aggiuntive  educative, sono volte a realizzare
interventi  integrativi  finalizzati  all'arricchimento  dell'offerta
formativa. In particolare, esse possono consistere:
      a) nelle  attivita'  relative  alla  realizzazione  di progetti
intesi  a  definire  un maggiore raccordo tra convitto od istituzione
educativa, scuola e mondo del lavoro;
      b) nella partecipazione a sperimentazioni;
      c) nelle  attivita' relative alla realizzazione di progetti che
interessino  altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti
locali,  anche  per  iniziative  aperte  al territorio, sulla base di
apposite convenzioni;
      d) nella   partecipazione   a   progetti  promossi  dall'Unione
europea.
    3. Le risorse utilizzabili, per le attivita' aggiuntive di cui al
presente  articolo e  finanziate  dall'art. 33, a livello di ciascuna
istituzione  educativa, sono determinate nella stessa misura e con le
medesime modalita' di cui all'art. 30 del presente CCNL.
    4.  Le  attivita'  aggiuntive  funzionali all'attivita' educativa
possono consistere:
      a) nei  compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri
definiti  nel  progetto  educativo  di  istituto e nel relativo piano
attuativo,  come  supporto  organizzativo al dirigente scolastico dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
      b) nei  compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti
per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo, o per
la  progettazione  di particolari iniziative, secondo quanto previsto
dall'art. 131, comma 4.
    5.  Le  attivita'  aggiuntive  sono  realizzate  nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili.