Art. 130.
Attivita' aggiuntive
1. Le attivita' aggiuntive consistono in attivita' aggiuntive
educative ed in attivita' aggiuntive funzionali allo svolgimento
dell'attivita' educativa.
2. Le attivita' aggiuntive educative, sono volte a realizzare
interventi integrativi finalizzati all'arricchimento dell'offerta
formativa. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle attivita' relative alla realizzazione di progetti
intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od istituzione
educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attivita' relative alla realizzazione di progetti che
interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti
locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di
apposite convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione
europea.
3. Le risorse utilizzabili, per le attivita' aggiuntive di cui al
presente articolo e finanziate dall'art. 33, a livello di ciascuna
istituzione educativa, sono determinate nella stessa misura e con le
medesime modalita' di cui all'art. 30 del presente CCNL.
4. Le attivita' aggiuntive funzionali all'attivita' educativa
possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri
definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano
attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti
per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo, o per
la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto previsto
dall'art. 131, comma 4.
5. Le attivita' aggiuntive sono realizzate nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili.