Art. 131.
Attivita' di progettazione a livello di istituzione
1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i
principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che e'
adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti
annessi, dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende
anche il piano delle attivita' aggiuntive di cui al precedente
articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal
consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione
educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, dal consiglio di istituto, nell'ambito del progetto di
istituto.
2. Il progetto educativo deve essere coordinato con le
indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF
delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei
docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei
rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari
raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della
progettazione complessiva.
3. In coerenza con i POF, i dirigenti delle istituzioni
educative, o, per i convitti annessi, il dirigente scolastico,
avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4,
predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che
esplicita la pianificazione annuale dell'insieme delle attivita' e le
modalita' per la loro realizzazione. Il personale educativo, riunito
collegialmente, delibera in merito al piano attuativo tenendo conto
delle iniziative da assumere per rendere coerente la propria
attivita' con le attivita' scolastiche, anche ai fini
dell'organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere
flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere
articolate in gruppi di lavoro per la definizione di aspetti
specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. In
tale occasione sono designati i coordinatori dei gruppi di lavoro e
gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio
dei docenti di cui al comma 2.