Art. 132.
Attivita' di collaborazione con il dirigente scolastico
1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n.
165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano
opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti
normativi, il dirigente scolastico puo' avvalersi, nello svolgimento
delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori
da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici
compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unita' di
personale educativo retribuibili, in sede di contrattazione
d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attivita'
aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di
cui all'art. 88, comma 2, lettera f).