Art. 133.
Obblighi di lavoro
1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali
all'orario di servizio stabilito dal piano di attivita' e sono
finalizzati allo svolgimento dell'attivita' educativa e di tutte le
altre attivita' di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione
dei processi formativi.
2. Per l'attivita' educativa, ivi compresa l'assistenza notturna,
e' determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base
plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque giorni alla
settimana.
3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, e'
determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono
utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le
attivita' di carattere collegiale funzionali all'attivita' educativa,
di cui all'art. 129, comma 4, e, fino a 5 ore settimanali, per il
completamente del servizio di assistenza notturna, secondo quanto
previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano
attuativo.
4. Il personale educativo e' tenuto, inoltre, ad assolvere a
tutti gli impegni individuali attinenti alle attivita' funzionali di
cui all'art. 129, comma 2.
5. Il compenso per le attivita' aggiuntive e' determinato secondo
quanto previsto dall'art. 30.