Art. 133. Obblighi di lavoro 1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attivita' e sono finalizzati allo svolgimento dell'attivita' educativa e di tutte le altre attivita' di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi. 2. Per l'attivita' educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, e' determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana. 3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, e' determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attivita' di carattere collegiale funzionali all'attivita' educativa, di cui all'art. 129, comma 4, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo. 4. Il personale educativo e' tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attivita' funzionali di cui all'art. 129, comma 2. 5. Il compenso per le attivita' aggiuntive e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 30.