Art. 70.
Programmazione del numero dei   dottorati   di   ricerca  e  relativa
                            ripartizione

  Il  Ministro  della pubblica istruzione con proprio decreto sentito
il  Consiglio universitario nazionale, determina annualmente, in sede
nazionale,  sulla  base  delle  richieste  delle  facolta', sentiti i
Ministri  del  bilancio,  del  tesoro  e  del Ministro incaricato del
coordinamento  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, il numero
complessivo  dei  posti  nel  primo  anno  dei  corsi di dottorato di
ricerca, tenendo conto dello sviluppo e dell'incremento della ricerca
scientifica,  sia  nel  settore  pubblico, sia nel settore privato, e
provvede  sentito  il Consiglio universitario nazionale alla relativa
ripartizione tra le sedi abilitate.
  I  corsi  comprendono non meno di tre e non piu' di dieci posti per
anno.  Si  puo'  eccezionalmente derogare a tali limiti per oggettive
esigenze  della  ricerca,  previo  parere  favorevole  del  Consiglio
universitario nazionale.