Art. 72.
Periodo di formazione presso  l'Universita'  o  istituti  di  ricerca
                         stranieri in Italia

  Gli  iscritti  al  dottorato di ricerca possono svolgere periodi di
formazione  presso  Universita'  o  istituti  di  ricerca  italiani o
stranieri.  Per periodi fino a sei mesi e' richiesto, il consenso del
coordinatore   del   corso;   per   periodi   superiori  la  motivata
deliberazione del collegio dei docenti.
  In  nessun  caso la permanenza in Universita' o istituti di ricerca
italiani  o  stranieri  diversi  da  quelli  nei quali e' attivato il
dottorato  di ricerca puo' eccedere la meta' del periodo previsto per
il conseguimento del dottorato.
  Tale  limite  non  si  applica  in presenza di convenzioni ai sensi
dell'art. 69.