Art. 73.
                      Conseguimento del titolo

  Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  e'  conferito con decreto del
Ministro   della   pubblica   istruzione,  a  chi  ha  conseguito,  a
conclusione  del  corso,  risultati  di  rilevante valore scientifico
documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  o  da un lavoro
grafico.
  I predetti risultati vengono accertati da una commissione nazionale
costituita  annualmente,  con  decreto  del  Ministro  della pubblica
istruzione,   per  ogni  gruppo  di  discipline  e  composta  da  tre
professori  di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a
sorte  su  una  rosa  di  docenti  delle  materie comprese nel gruppo
stesso,  designata  in  numero  triplo  dal  Consiglio  universitario
nazionale.
  Alla  valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi
anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purche'
siano  in  possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito
la  laurea  prescritta  da  un  numero  di anni superiore di uno alla
durata  del  corso  di  dottorato  di  ricerca  prescelto.  Il numero
complessivo  dei  titoli  di  dottore  di  ricerca  conferibili  agli
studiosi  anzidetti  e'  determinato  annualmente  dal Ministro della
pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale.
Tale  numero  non  potra'  superare  in ciascun settore un quarto del
numero  dei  posti  attribuiti ai sensi del primo comma dell'art. 70,
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, vengono fissati annualmente il termine e le
modalita'  di presentazione delle domande e dei titoli da parte degli
studiosi di cui al comma precedente.
  Al  termine dei lavori la commissione redige una relazione generale
sulle  operazioni  svolte,  e,  per ciascun candidato proposto per il
rilascio   del  titolo,  una  relazione  circostanziata,  sui  lavori
originali in base ai quali e' proposto il rilascio medesimo.
  Il  rilascio  del  titolo  di  dottore di ricerca e' subordinato al
deposito  di  copie,  anche  non  stampate, dei lavori sulla base dei
quali  il  titolo e' stato conseguito presso le Biblioteche nazionali
di   Roma   e   Firenze,   che   ne  devono  assicurare  la  pubblica
consultabilita'  per  non  meno  di trenta anni. I testi di cui sopra
devono  essere  corredati  dalla relazione dei commissari, incluse le
eventuali relazioni di minoranza.