ART. 50.
(Disposizioni per gli alunni).
Per l'anno scolastico 1980-1981, i consigli di classe o di
interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei comuni colpiti
dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, qualora non
dispongano di alcun elemento che consenta la valutazione periodica
degli alunni, possono stabilire, con deliberazione motivata, di
procedere, anche nei confronti di singoli alunni, ad un'unica
valutazione, in sede di giudizio finale.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei
confronti degli alunni gia' frequentanti scuole od istituti aventi
sede nei comuni di cui al primo comma e che abbiano ottenuto la
iscrizione in scuole od istituti di altro comune.
Per le scuole ed istituti aventi sede nei comuni di cui al primo
comma, non si applica, per l'anno scolastico 1980-1981, il disposto
del secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della
legge 4 agosto 1977, n. 517, presso le scuole ed istituti di cui al
precedente comma, nei quali ne sia ravvisata la necessita' in
relazione allo svolgimento dell'anno scolastico, dovranno essere
svolti, dai docenti delle medesime scuole ed istituti, nell'ambito
del normale orario di servizio, appositi corsi di integrazione per
gli alunni delle prime classi e di recupero per gli alunni delle
classi successive. Tali corsi saranno effettuati dal 1 settembre al
30 settembre 1981 per le scuole dell'obbligo, per gli alunni delle
scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica,
dal 10 al 30 settembre.