ART. 50. 
                   (Disposizioni per gli alunni). 
 
  Per  l'anno  scolastico  1980-1981,  i  consigli  di  classe  o  di
interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei  comuni  colpiti
dal terremoto del novembre 1980 e  del  febbraio  1981,  qualora  non
dispongano di alcun elemento che consenta  la  valutazione  periodica
degli alunni,  possono  stabilire,  con  deliberazione  motivata,  di
procedere,  anche  nei  confronti  di  singoli  alunni,  ad  un'unica
valutazione, in sede di giudizio finale. 
  La disposizione di cui al comma precedente  si  applica  anche  nei
confronti degli alunni gia' frequentanti scuole  od  istituti  aventi
sede nei comuni di cui al primo  comma  e  che  abbiano  ottenuto  la
iscrizione in scuole od istituti di altro comune. 
  Per le scuole ed istituti aventi sede nei comuni di  cui  al  primo
comma, non si applica, per l'anno scolastico 1980-1981,  il  disposto
del secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della
legge 4 agosto 1977, n. 517, presso le scuole ed istituti di  cui  al
precedente comma,  nei  quali  ne  sia  ravvisata  la  necessita'  in
relazione allo  svolgimento  dell'anno  scolastico,  dovranno  essere
svolti, dai docenti delle medesime scuole  ed  istituti,  nell'ambito
del normale orario di servizio, appositi corsi  di  integrazione  per
gli alunni delle prime classi e di  recupero  per  gli  alunni  delle
classi successive. Tali corsi saranno effettuati dal 1  settembre  al
30 settembre 1981 per le scuole dell'obbligo, per  gli  alunni  delle
scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore  ed  artistica,
dal 10 al 30 settembre.