ART. 52. (Assegnazioni provvisorie di sede). Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione provvisoria di sede puo' essere concessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilita' dell'alloggio del richiedente verificatasi a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981. Il personale che versi nelle condizioni di cui sopra ha diritto alla precedenza assoluta rispetto ad altri eventuali aspiranti ad assegnazione provvisoria alla medesima sede in possesso dei titoli indicati dalle apposite ordinanze ministeriali relative all'anno scolastico 1981-1982. Nel caso di piu' aspiranti alla medesima sede che versino nelle condizioni di cui al primo comma si tiene conto delle ulteriori precedenze e del punteggio spettante ai singoli interessati in base alle tabelle di valutazione allegate alle menzionate ordinanze ministeriali.