ART. 52.
(Assegnazioni provvisorie di sede).
Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione
provvisoria di sede puo' essere concessa, oltre che nelle ipotesi
previste dall'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche
nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilita'
dell'alloggio del richiedente verificatasi a seguito del sisma del
novembre 1980 e febbraio 1981.
Il personale che versi nelle condizioni di cui sopra ha diritto
alla precedenza assoluta rispetto ad altri eventuali aspiranti ad
assegnazione provvisoria alla medesima sede in possesso dei titoli
indicati dalle apposite ordinanze ministeriali relative all'anno
scolastico 1981-1982. Nel caso di piu' aspiranti alla medesima sede
che versino nelle condizioni di cui al primo comma si tiene conto
delle ulteriori precedenze e del punteggio spettante ai singoli
interessati in base alle tabelle di valutazione allegate alle
menzionate ordinanze ministeriali.