ART. 52.
                 (Assegnazioni provvisorie di sede).

  Limitatamente    all'anno   scolastico   1981-1982   l'assegnazione
provvisoria  di  sede  puo'  essere concessa, oltre che nelle ipotesi
previste  dall'articolo  59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche
nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilita'
dell'alloggio  del  richiedente  verificatasi a seguito del sisma del
novembre 1980 e febbraio 1981.
  Il  personale  che  versi  nelle condizioni di cui sopra ha diritto
alla  precedenza  assoluta  rispetto  ad altri eventuali aspiranti ad
assegnazione  provvisoria  alla  medesima sede in possesso dei titoli
indicati  dalle  apposite  ordinanze  ministeriali  relative all'anno
scolastico  1981-1982.  Nel caso di piu' aspiranti alla medesima sede
che  versino  nelle  condizioni  di cui al primo comma si tiene conto
delle  ulteriori  precedenze  e  del  punteggio  spettante ai singoli
interessati  in  base  alle  tabelle  di  valutazione  allegate  alle
menzionate ordinanze ministeriali.