Art. 52. (Norme transitorie) Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative alla assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia. All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti presso il Consiglio di Stato ed i singoli tribunali amministrativi regionali, i rispettivi presidenti. Il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non abbia presentato la domanda di inquadramento prevista dal precedente articolo 40, e' gradualmente restituito alla amministrazione o ente di provenienza in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei confronti del personale che gode di un trattamento economico superiore rispetto a quello risultante dopo l'inquadramento, si applica il disposto di cui all'articolo 12, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni. Le norme e i benefici della presente legge si applicano anche agli impiegati di cui ai precedenti articoli 35 e seguenti in servizio alla data del 1 gennaio 1980 e collocati a riposo anteriormente alla entrata in vigore della legge medesima. Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti articoli nella carriera direttiva e dirigenziale possono chiedere il riscatto degli anni di studio universitario. Ai soli fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente articolo 44, l'effettivo svolgimento delle funzioni di cui al primo ed al settimo comma del medesimo articolo per un periodo non inferiore a quattro anni equivale per gli interessati al pieno possesso di tali funzioni al momento della entrata in vigore della presente legge.