Art. 52. 
                         (Norme transitorie) 
 
  Per un periodo di tre anni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge  sono  estese  al  Consiglio   di   Stato   ed   ai   tribunali
amministrativi regionali le  disposizioni  relative  alla  assunzione
temporanea di personale a norma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1971,  n.  276,  da  destinare  esclusivamente  a
mansioni di dattilografia. 
  All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti  presso  il
Consiglio di Stato ed i singoli tribunali amministrativi regionali, i
rispettivi presidenti. 
  Il  personale  in  servizio  presso  i   tribunali   amministrativi
regionali, che non  abbia  presentato  la  domanda  di  inquadramento
prevista dal precedente articolo 40, e' gradualmente restituito  alla
amministrazione o ente di provenienza in relazione alle  esigenze  di
servizio e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  Nei confronti del personale che gode di  un  trattamento  economico
superiore rispetto  a  quello  risultante  dopo  l'inquadramento,  si
applica il disposto di cui all'articolo 12, commi terzo e quarto, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079,  e
successive modificazioni. 
  Le norme e i benefici della presente legge si applicano anche  agli
impiegati di cui ai precedenti articoli 35  e  seguenti  in  servizio
alla data del 1 gennaio 1980 e collocati a riposo anteriormente  alla
entrata in vigore della legge medesima. 
  Gli impiegati inquadrati ai sensi  dei  precedenti  articoli  nella
carriera direttiva e dirigenziale possono chiedere il riscatto  degli
anni di studio universitario. 
  Ai soli fini dell'applicazione del disposto di  cui  al  precedente
articolo 44, l'effettivo svolgimento delle funzioni di cui  al  primo
ed al  settimo  comma  del  medesimo  articolo  per  un  periodo  non
inferiore a quattro  anni  equivale  per  gli  interessati  al  pieno
possesso di tali funzioni al momento della entrata  in  vigore  della
presente legge.