ART. 61.

  L'articolo 299 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "ART.  299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio.
  L'adottato  che  sia  figlio  naturale  non riconosciuto dai propri
genitori  assume  solo  il  cognome dell'adottante. Il riconoscimento
successivo  all'adozione  non fa assumere all'adottato il cognome del
genitore   che   lo   ha   riconosciuto,  salvo  che  l'adozione  sia
successivamente revocata.
  Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e
sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
  Se  l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome
del marito.
  Se  l'adozione  e'  compiuta da una donna maritata, l'adottato, che
non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".