ART. 62.

  L'articolo 307 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "ART. 307. - Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti
previsti  dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante
contro  l'adottato,  oppure  contro  il coniuge o i discendenti o gli
ascendenti  di  lui,  la  revoca  puo'  essere pronunciata su domanda
dell'adottato".