ART. 65.

  L'articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "ART. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera
di  consiglio,  sentito  il  pubblico  ministero  e omessa ogni altra
formalita'  di  procedura, provvede con decreto motivato decidendo di
far luogo o non far luogo alla adozione.
  L'adottante,  il  pubblico  ministero,  l'adottando,  entro  trenta
giorni   dalla   comunicazione,  possono  impugnare  il  decreto  del
tribunale  con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero".