ART. 66.

  I  primi  due  commi  dell'articolo  314  del  codice  civile  sono
sostituiti dai seguenti:
  "Il  decreto  che  pronuncia  l'adozione,  divenuto  definitivo, e'
trascritto  a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il
decimo  giorno  successivo  a quello della relativa comunicazione, da
effettuarsi  non  oltre  cinque  giorni  dal  deposito,  da parte del
cancelliere  del  giudice  dell'impugnazione,  su apposito registro e
comunicato  all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
  Con  la  procedura  di cui al comma precedente deve essere altresi'
trascritta  ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata
in giudicato".