ART. 67.

  Sono  abrogati:  il  secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il
secondo  e  il  terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302,
303, 308 e 310 del codice civile.
  E'  abrogato  altresi'  il capo III del titolo VIII del libro I del
codice civile.