Art. 57.
                        Servizi di cabotaggio
  1.  Le  funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative  ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che
si  svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla regione
interessata.  Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle
funzioni  e  dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.
La  gestione  dei  servizi  di cabotaggio e' regolata da contratti di
servizio  secondo  quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo  ((  19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni
)) , in quanto applicabili al settore.
  2.  Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il
finanziamento  dei  contratti  di  servizio  pubblico  di  cabotaggio
marittimo  sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato
alla  spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi.
Con  decreti  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la ((
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano )) , e' disposta, nei limiti
delle  risorse disponibili a legislazione vigente (( pro tempore )) ,
la  ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruita'
e  l'efficienza  della  spesa  statale,  le  regioni, per accedere al
contributo,  stipulano  i  contratti  e determinano oneri di servizio
pubblico   e  dinamiche  tariffarie  sulla  base  di  criteri  comuni
stabiliti  dal  CIPE,  sentita  la  ((  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano )).
  3.  Su  richiesta  delle  regioni interessate, da effettuarsi entro
centoventi  giorni  ((  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto )) , l'intera partecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia
di  Navigazione  S.p.A.  nelle  societa' Caremar - Campania Regionale
Marittima  S.p.A.,  Saremar  -  Sardegna  Regionale Marittima S.p.A.,
Toremar  -  Toscana  Regionale  Marittima  S.p.A.,  Siremar - Sicilia
Regionale   Marittima   S.p.A.  e'  trasferita,  a  titolo  gratuito,
rispettivamente  alle  regioni  Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia.
Entro  il  medesimo  termine,  la  regione  Puglia e la regione Lazio
possono  richiedere  il  trasferimento  gratuito,  a societa' da loro
interamente  partecipate,  del  complesso dei beni, delle attivita' e
delle  risorse  umane  utilizzate  rispettivamente  dalla Tirrenia di
Navigazione  S.p.A.  e  dalla  Caremar  S.p.A.  per  l'esercizio  dei
collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
  4.  In  deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n.
422  del  1997  e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,
ambientali,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto del principio
della   continuita'  territoriale  e  la  domanda  di  mobilita'  dei
cittadini,  le  regioni  possono  affidare  l'esercizio di servizi di
cabotaggio  a  societa'  di  capitale da esse interamente partecipate
secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario.
  5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il secondo periodo e' soppresso.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  17  e 19 del
          decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
          alle  regioni  ed agli enti locali di funzioni e compiti in
          materia  di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
          comma  4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive
          modificazioni:
              «Art.  17  (Obblighi  di  servizio  pubblico).  - 1. Le
          regioni,  le  province e i comuni, allo scopo di assicurare
          la  mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi dell'art.
          2  del  regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento
          1893/91/CEE,  obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei
          contratti di servizio di cui all'art. 19, le corrispondenti
          compensazioni  economiche  alle aziende esercenti i servizi
          stessi,  tenendo  conto, ai sensi della citata disposizione
          comunitaria,  dei  proventi  derivanti  dalle  tariffe e di
          quelli  derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi
          complementari alla mobilita'.».
              «Art.  19  (Contratti di servizio). - 1. I contratti di
          servizio  assicurano  la  completa corrispondenza fra oneri
          per  servizi  e  risorse disponibili, al netto dei proventi
          tariffari  e  sono  stipulati  prima  dell'inizio  del loro
          periodo  di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti
          di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del
          loro  periodo  di  validita',  al  fine  di  consentire  la
          definizione degli orari nazionali.
              2.   I  contratti  di  servizio  per  i  quali  non  e'
          assicurata,    al    momento   della   loro   stipula,   la
          corrispondenza  tra  gli importi di cui alla lettera e) del
          comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
              3.  I  contratti  di servizio, nel rispetto anche delle
          disposizioni  dell'art.  14,  comma  2,  del regolamento n.
          1191/69/CEE,   cosi'   come   modificato  dall'art.  1  del
          regolamento  1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi
          sull'erogazione  dei  servizi  pubblici  cosi' come fissati
          dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
                a) il periodo di validita';
                b)  le  caratteristiche  dei  servizi  offerti  ed il
          programma di esercizio;
                c)  gli  standard qualitativi minimi del servizio, in
          termini  di  eta',  manutenzione, confortevolezza e pulizia
          dei veicoli, e di regolarita' delle corse;
                d) la struttura tariffaria adottata;
                e)  l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico
          all'azienda  di  trasporto  per  le prestazioni oggetto del
          contratto  e  le  modalita' di pagamento, nonche' eventuali
          adeguamenti   conseguenti   a   mutamenti  della  struttura
          tariffaria;
                f)   le  modalita'  di  modificazione  del  contratto
          successivamente alla conclusione;
                g)   le   garanzie   che   devono   essere   prestate
          dall'azienda di trasporto;
                h)  le  sanzioni  in  caso  di mancata osservanza del
          contratto;
                i)  la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai
          lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto
          esercente  il  servizio  di  trasporto pubblico, in caso di
          forti  discontinuita'  nella quantita' di servizi richiesti
          nel periodo di validita' del contratto di servizio;
                l)   l'obbligo   dell'applicazione,  per  le  singole
          tipologie   del  comparto  dei  trasporti,  dei  rispettivi
          contratti  collettivi  di  lavoro,  cosi' come sottoscritti
          dalle   organizzazioni   sindacali  nazionali  maggiormente
          rappresentative   e   dalle   associazioni   datoriali   di
          categoria.
              4.  Gli importi di cui al comma 3, lettera e) , possono
          essere   soggetti   a   revisione   annuale  con  modalita'
          determinate  nel contratto stesso allo scopo di incentivare
          miglioramenti  di  efficienza.  I  suddetti importi possono
          essere  incrementati  in  misura  non  maggiore  del  tasso
          programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle
          differenze  in  caso  di  rilevante  scostamento  dal tasso
          effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto.
              5.  I  contratti di servizio pubblico devono rispettare
          gli  articoli  2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
          regolamento  (CEE)  n.  1893/1991, avere caratteristiche di
          certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un
          progressivo  incremento del rapporto tra ricavi da traffico
          e  costi  operativi,  rapporto  che,  al netto dei costi di
          infrastruttura,  dovra'  essere  pari  almeno  allo  0,35 a
          partire  dal  1°  gennaio  2000.  Trovano  applicazione  ai
          trasporti  regionali  e locali, a tale fine, le norme della
          direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.
              6.  I  contratti  di  servizio  in  vigore alla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto sono adeguati, per
          le   parti  eventualmente  in  contrasto  con  il  presente
          decreto, in occasione della prima revisione annuale.»
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  10  e 18 del
          succitato decreto legislativo n. 422/1997:
              «Art.  10  (Servizi  marittimi  e  aerei).  -  1.  Sono
          delegati   alle   regioni   le   funzioni   e   i   compiti
          amministrativi  in  materia di servizi marittimi e aerei di
          interesse regionale.
              2.  La  gestione  dei  servizi  di  cui  al  comma 1 e'
          affidata  con le modalita' di cui agli articoli 17 e 18, in
          quanto   applicabili   al  settore.  Detti  trasporti  sono
          organizzati  e  regolati  da contratti di servizio, secondo
          quanto  previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto
          dei principi di economicita' ed efficienza.
              3.  All'attuazione  della  delega  si  provvede a norma
          dell'art. 12.».
              «Art.  18  (Organizzazione  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico  regionale e locale). - 1. L'esercizio dei servizi
          di  trasporto  pubblico  regionale  e locale, con qualsiasi
          modalita'  effettuati  e  in  qualsiasi  forma affidati, e'
          regolato,  a  norma  dell'art.  19,  mediante  contratti di
          servizio  di  durata non superiore a nove anni. L'esercizio
          deve  rispondere  a principi di economicita' ed efficienza,
          da  conseguirsi  anche attraverso l'integrazione modale dei
          servizi  pubblici  di trasporto. I servizi in economia sono
          disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.
              2.  Allo  scopo  di  incentivare  il  superamento degli
          assetti   monopolistici   e   di   introdurre   regole   di
          concorrenzialita'  nella  gestione dei servizi di trasporto
          regionale  e  locale,  per  l'affidamento  dei  servizi  le
          regioni   e  gli  enti  locali  si  attengono  ai  principi
          dell'art.   2   della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          garantendo in particolare:
                a)  il  ricorso  alle  procedure  concorsuali  per la
          scelta  del  gestore del servizio sulla base degli elementi
          del   contratto  di  servizio  di  cui  all'art.  19  e  in
          conformita'  alla  normativa  comunitaria e nazionale sugli
          appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare
          i  soggetti  in possesso dei requisiti di idoneita' morale,
          finanziaria  e  professionale  richiesti,  ai  sensi  della
          normativa  vigente,  per  il conseguimento della prescritta
          abilitazione  all'autotrasporto  di  viaggiatori su strada,
          con  esclusione,  terminato il periodo transitorio previsto
          dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle
          societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in
          affidamento  diretto  o  a  seguito  di  procedure  non  ad
          evidenza   pubblica,   e   delle   societa'   dalle  stesse
          controllate  o ad esse collegate, delle loro controllanti e
          delle  societa'  di  gestione  delle reti, degli impianti e
          delle  altre  dotazioni  patrimoniali. [Tale esclusione non
          opera  limitatamente  alle  gare  che  hanno  ad  oggetto i
          servizi  gia'  espletati  dai  soggetti stessi]. La gara e'
          aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche
          e  di  prestazione  del  servizio,  nonche'  dei  piani  di
          sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre
          che   della   fissazione   di  un  coefficiente  minimo  di
          utilizzazione  per  la  istituzione o il mantenimento delle
          singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che
          la  disponibilita'  a  qualunque  titolo  delle reti, degli
          impianti  e  delle  altre dotazioni patrimoniali essenziale
          per  l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun
          modo,  elemento  discriminante  per  la  valutazione  delle
          offerte  dei  concorrenti.  Il  bando di gara deve altresi'
          assicurare  che  i beni di cui al periodo precedente siano,
          indipendentemente  da  chi ne abbia, a qualunque titolo, la
          disponibilita',  messi a disposizione del gestore risultato
          aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
                b) - c) (soppresse);
                d)  l'esclusione,  in  caso  di  mancato  rinnovo del
          contratto  alla  scadenza  o  di  decadenza  dal  contratto
          medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
                e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in
          caso  di  cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore
          all'impresa    subentrante    dei   beni   essenziali   per
          l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con
          riferimento a quanto disposto all'art. 26 del regio decreto
          8 gennaio 1931, n. 148;
                f)  l'applicazione  della  disposizione  dell'art. 1,
          comma  5,  del  regolamento  1893/91/CEE  alle  societa' di
          gestione  dei  servizi  di  trasporto  pubblico locale che,
          oltre   a  questi  ultimi  servizi,  svolgono  anche  altre
          attivita';
                g)  la  determinazione  delle tariffe del servizio in
          analogia,  ove  possibile,  a  quanto  previsto dall'art. 2
          della legge 14 novembre 1995, n. 481.
              3.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nelle rispettive
          competenze,   incentivano   il  riassetto  organizzativo  e
          attuano,  entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2000,  la
          trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche
          con  le  procedure di cui all'art. 17, commi 51 e seguenti,
          della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  societa'  di
          capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata,
          anche   tra   i  dipendenti,  o  l'eventuale  frazionamento
          societario  derivante da esigenze funzionali o di gestione.
          Di tali societa', l'ente titolare del servizio puo' restare
          socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la
          trasformazione  di  cui al presente comma non avvenga entro
          il  termine  indicato,  provvede il sindaco o il presidente
          della  provincia  nei  successivi  tre  mesi.  In  caso  di
          ulteriore   inerzia,  la  regione  procede  all'affidamento
          immediato  del  relativo  servizio  mediante  le  procedure
          concorsuali di cui al comma 2, lettera a) .
              3-bis  Le  regioni prevedono un periodo transitorio, da
          concludersi  comunque  entro il 31 dicembre 2007, nel corso
          del  quale  vi  e'  la  facolta'  di  mantenere  tutti  gli
          affidamenti  agli  attuali  concessionari  ed alle societa'
          derivanti  dalle  trasformazioni  di cui al comma 3, ma con
          l'obbligo  di affidamento di quote di servizio o di servizi
          speciali  mediante  procedure concorsuali, previa revisione
          dei  contratti  di  servizio  in  essere  se necessaria; le
          regioni  procedono  altresi' all'affidamento della gestione
          dei  relativi  servizi  alle societa' costituite allo scopo
          dalle   ex  gestioni  governative,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalle  norme  in  materia  di programmazione e di
          contratti  di  servizio  di  cui  al  capo II. Trascorso il
          periodo  transitorio,  tutti  i  servizi  vengono  affidati
          esclusivamente  tramite  le procedure concorsuali di cui al
          comma 2, lettera a) .
              3-ter  Ferme  restando le procedure di gara ad evidenza
          pubblica  gia'  avviate  o  concluse,  le  regioni  possono
          disporre  una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un
          massimo  di  due  anni, in favore di soggetti che, entro il
          termine  del  periodo  transitorio  di  cui  al comma 3-bis
          soddisfino una delle seguenti condizioni:
                a)  per  le  aziende  partecipate  da  regioni o enti
          locali,  sia  avvenuta  la  cessione, mediante procedure ad
          evidenza  pubblica,  di una quota di almeno il 20 per cento
          del  capitale  sociale  ovvero di una quota di almeno il 20
          per  cento  dei  servizi  eserciti  a societa' di capitali,
          anche consortili, nonche' a cooperative e consorzi, purche'
          non partecipate da regioni o da enti locali;
                b)  si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario
          mediante  fusione  di  almeno  due  societa' affidatarie di
          servizio   di  trasporto  pubblico  locale  nel  territorio
          nazionale   ovvero   alla   costituzione  di  una  societa'
          consortile,  con  predisposizione  di  un piano industriale
          unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
          di  servizio  di  trasporto  pubblico locale nel territorio
          nazionale.  Le  societa'  interessate  dalle  operazioni di
          fusione   o  costituzione  di  societa'  consortile  devono
          operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
          di  traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale
          che  tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
          maggiore  livello  di servizi di trasporto pubblico locale,
          secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.
              3-quater  Durante  i  periodi  di  cui ai commi 3-bis e
          3-ter  i  servizi  di trasporto pubblico regionale e locale
          possono   continuare   ad  essere  prestati  dagli  attuali
          esercenti,  comunque  denominati.  A tali soggetti gli enti
          locali affidanti possono integrare il contratto di servizio
          pubblico  gia'  in  essere ai sensi dell'art. 19 in modo da
          assicurare  l'equilibrio  economico e attraverso il sistema
          delle  compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE)
          n.  1191/69  del 26 giugno 1969 del Consiglio, e successive
          modificazioni,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
          stabilito all'art. 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari
          dei   servizi,   sulla  base  degli  indirizzi  degli  enti
          affidanti, provvedono, in particolare:
                a)  al  miglioramento  delle condizioni di sicurezza,
          economicita' ed efficacia dei servizi offerti nonche' della
          qualita'     dell'informazione     resa     all'utenza    e
          dell'accessibilita'  ai  servizi  in  termini di frequenza,
          velocita' commerciale, puntualita' ed affidabilita';
                b)  al  miglioramento  del  servizio  sul piano della
          sostenibilita' ambientale;
                c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di
          trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a
          quanto previsto al comma 3-quinquies.
              3-quinquies.  Le  disposizioni  di cui ai commi 3-bis e
          3-quater  si  applicano anche ai servizi automobilistici di
          competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati
          commi,   le   regioni  e  gli  enti  locali  promuovono  la
          razionalizzazione     delle     reti    anche    attraverso
          l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando
          sistemi  di  tariffazione  unificata  volti ad integrare le
          diverse modalita' di trasporto.
              3-sexies.  I  soggetti  titolari  dell'affidamento  dei
          servizi  ai  sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) , del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera d) ,
          del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  disposizione, una quota di almeno il 20 per cento
          dei  servizi  eserciti  a  soggetti  privati  o a societa',
          purche'  non  partecipate  dalle  medesime  regioni o dagli
          stessi enti locali affidatari dei servizi.
              3-septies.  Le  societa'  che fruiscono della ulteriore
          proroga  di  cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata
          della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad
          evidenza   pubblica   attivate  sul  resto  del  territorio
          nazionale per l'affidamento di servizi.».
              - Si  riporta  il testo del comma 192 dell'art. 2 della
          legge   23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  «Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica.»,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «192.  Sono  abrogate  le  disposizioni legislative che
          fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale
          (I.R.I.  S.p.A.)  di detenere direttamente o indirettamente
          partecipazioni di maggioranza in societa' esercenti servizi
          di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Societa'
          finanziaria   marittima   (FINMARE   S.p.A.)   di  detenere
          direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza
          in   societa'  esercenti  servizi  marittimi  nazionali  ed
          internazionali  e relative societa' che svolgono servizi di
          supporto.  Alle  partecipazioni  azionarie dello Stato e di
          enti  pubblici  anche  territoriali ed economici in imprese
          assicurative si applica il divieto di cui all'art. 3, comma
          2,  del  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.».