Art. 58.
            Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
         immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
  1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio  immobiliare  di  regioni,  province,  comuni e altri enti
locali,  ciascun  ente con delibera dell'organo di Governo individua,
((  redigendo  apposito  elenco  ))  ,  sulla base e nei limiti della
documentazione  esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio  delle  proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il (( piano
delle   alienazioni  e  valorizzazioni  ))  immobiliari  allegato  al
bilancio di previsione.
  2.   L'inserimento   degli  immobili  nel  piano  ne  determina  la
conseguente  classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente  la  destinazione  urbanistica;  la  deliberazione  del
consiglio  comunale  di approvazione del (( piano delle alienazioni e
valorizzazioni  ))  costituisce  variante  allo strumento urbanistico
generale.  Tale  variante, in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita   di  verifiche  di  conformita'  agli  eventuali  atti  di
pianificazione  sovraordinata  di  competenza  delle province e delle
regioni.  ((  La verifica di conformita' e' comunque richiesta e deve
essere  effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data  di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a
terreni   classificati  come  agricoli  dallo  strumento  urbanistico
generale   vigente,   ovvero   nei  casi  che  comportano  variazioni
volumetriche  superiori  al  10  per  cento  dei  volumi previsti dal
medesimo strumento urbanistico vigente )).
  3.  (( Gli elenchi di cui al comma 1 )) , da pubblicare mediante le
forme  previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo
della  proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono
gli  effetti  previsti  dall'art.  2644  del  codice  civile, nonche'
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
  4.   Gli   uffici   competenti   provvedono,  se  necessario,  alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
  5.  Contro l'iscrizione del bene (( negli elenchi di cui al comma 1
))  ,  e'  ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
  6.  La  procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25
settembre  2001  n.  351, convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre  2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si
estende  ai  beni immobili inclusi (( negli elenchi di cui al comma 1
)).  In  tal  caso, la procedura prevista al comma 2 (( dell'articolo
3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) si applica solo per
i  soggetti  diversi  dai  Comuni  e  l'iniziativa  rimessa  all'Ente
proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 ((
dell'articolo  3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) sono
predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
  7.  I  soggetti  ((  di  cui  al  comma  1  )) possono in ogni caso
individuare  forme  di  valorizzazione  alternative, nel rispetto dei
principi   di   salvaguardia   dell'interesse   pubblico  e  mediante
l'utilizzo di strumenti competitivi.
  8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti (( negli elenchi di
cui  al  comma  1  ))  possono conferire i propri beni immobili anche
residenziali  a  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  ovvero
promuoverne  la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4
e  seguenti  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  9.  Ai  conferimenti  di  cui  al  presente  articolo, nonche' alle
dismissioni degli immobili inclusi (( negli elenchi di cui al comma 1
))  ,  si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 2643 e 2644 del
          codice civile:
              «Art.  2643 (Atti soggetti a trascrizione). - Si devono
          rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
                1)  i  contratti  che  trasferiscono la proprieta' di
          beni immobili;
                2)  i  contratti  che  costituiscono, trasferiscono o
          modificano  il  diritto  di  usufrutto su beni immobili, il
          diritto   di   superficie   i   diritti  del  concedente  e
          dell'enfiteuta;
                3)  i  contratti  che  costituiscono la comunione dei
          diritti menzionati nei numeri precedenti;
                4)   i   contratti  che  costituiscono  o  modificano
          servitu'  prediali,  il diritto di uso sopra beni immobili,
          il diritto di abitazione;
                5)   gli   atti  tra  vivi  di  rinunzia  ai  diritti
          menzionati nei numeri;
                6)   i  provvedimenti  con  i  quali  nell'esecuzione
          forzata  si  trasferiscono la proprieta' di beni immobili o
          altri  diritti  reali  immobiliari,  eccettuato  il caso di
          vendita  seguita nel processo di liberazione degli immobili
          dalle ipoteche a favore del terzo;
                7)  gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo
          enfiteutico;
                8)  i  contratti  di  locazione  di beni immobili che
          hanno durata superiore a nove anni;
                9)  gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione
          o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
          termine maggiore di tre anni;
                10)  i  contratti di societa' e di associazione con i
          quali  si  conferisce  il  godimento  di beni immobili o di
          altri  diritti  reali  immobiliari,  quando la durata della
          societa'  o  dell'associazione  eccede  i  nove  anni  o e'
          indeterminata;
                11)  gli  atti di costituzione dei consorzi che hanno
          l'effetto indicato dal numero;
                12) i contratti di anticresi;
                13) le transazioni che hanno per oggetto controversie
          sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
                14)  le  sentenze  che  operano  la  costituzione, il
          trasferimento   o  la  modificazione  di  uno  dei  diritti
          menzionati nei numeri precedenti.».
              «Art.  2644  (Effetti  della  trascrizione). - Gli atti
          enunciati   nell'articolo   precedente  non  hanno  effetto
          riguardo  ai  terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
          diritti  sugli  immobili  in  base  a  un atto trascritto o
          iscritto   anteriormente   alla   trascrizione  degli  atti
          medesimi.
              Seguita  la trascrizione, non puo' avere effetto contro
          colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
          diritti   acquistati   verso   il  suo  autore,  quantunque
          l'acquisto risalga a data.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          25  settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
          di   privatizzazione   e   valorizzazione   del  patrimonio
          immobiliare  pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di
          investimento immobiliare):
              «Art.  3-bis  (Valorizzazione  e  utilizzazione  a fini
          economici   dei   beni   immobili   tramite  concessione  o
          locazione).  - 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato
          individuati  ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi o
          locati  a  privati,  a  titolo  oneroso, per un periodo non
          superiore  a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione
          e  riconversione  dei  medesimi  beni tramite interventi di
          recupero,     restauro,    ristrutturazione    anche    con
          l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo
          svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio
          per  i  cittadini, ferme restando le disposizioni contenute
          nel  codice  dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al
          decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, e successive
          modificazioni.
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze puo'
          convocare  una  o  piu'  conferenze di servizi o promuovere
          accordi   di   programma  per  sottoporre  all'approvazione
          iniziative  per  la valorizzazione degli immobili di cui al
          presente articolo.
              3.  Agli enti territoriali interessati dal procedimento
          di  cui  al comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore
          al  50  per  cento  e  non  superiore  al 100 per cento del
          contributo  di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   6   giugno   2001,   n.   380,   e  successive
          modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla
          riqualificazione   e   riconversione.   Tale   importo   e'
          corrisposto  dal  concessionario  all'atto  del  rilascio o
          dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
              4.  Le  concessioni  e  le locazioni di cui al presente
          articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica,
          per  un  periodo  di  tempo  commisurato  al raggiungimento
          dell'equilibrio   economico-finanziario  dell'iniziativa  e
          comunque non eccedente i cinquanta anni.
              5.  I  criteri  di  assegnazione  e le condizioni delle
          concessioni  o  delle locazioni di cui al presente articolo
          sono  contenuti  nei  bandi  predisposti  dall'Agenzia  del
          demanio,  prevedendo,  in  particolare,  nel caso di revoca
          della  concessione  o di recesso dal contratto di locazione
          il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
          sulla base del piano economico-finanziario.
              6.    Per   il   perseguimento   delle   finalita'   di
          valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
          cui  al  presente  articolo, i beni medesimi possono essere
          affidati  a  terzi  ai  sensi  dell'art. 143 del codice dei
          contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
          di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
          quanto compatibile.».
              - Si riporta il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del
          gia' citato decreto-legge n. 351/2001:
              «18.  Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
          dalla  consegna  dei documenti relativi alla proprieta' dei
          beni  e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia e fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti  di  cui  al comma 1 puo' essere disposta in favore
          delle  societa'  beneficiarie del trasferimento la garanzia
          di  un  valore  minimo  dei  beni  ad esse trasferiti e dei
          canoni di affitto o locazione.».
              «19.  Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad  esse
          trasferiti,  le  societa' sono esonerate dalla garanzia per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla    proprieta'    dei    beni    e   alla   regolarita'
          urbanistica-edilizia  e fiscale. La garanzia per vizi e per
          evizione  e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
          proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento a favore
          delle  societa'.  Le  disposizioni di cui all'art. 2, comma
          59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
          rivendite  da parte delle societa' di tutti i beni immobili
          trasferiti  ai  sensi  del  comma  1.  Gli onorari notarili
          relativi  alla  vendita  dei  beni  immobiliari  di  cui al
          presente  articolo  sono  ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione   si   applica   agli  onorari  notarili  per  la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi,  anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
          unico  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385.  In  caso  di cessione agli affittuari o ai conduttori
          detti  onorari  sono  ridotti  al 25 per cento. I notai, in
          occasione  degli  atti di rivendita, provvederanno a curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura  catastale  relative  ai  provvedimenti e agli atti
          previsti  dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
          del  presente  articolo  se  le stesse non siano state gia'
          eseguite.».