Art. 26.
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

    1. Il fondo previsto dall'art. 10 del CCNL del 5 luglio 2006, per
il  trattamento  accessorio  legato  alle  condizioni  di  lavoro  e'
confermato  sia per le modalita' del suo utilizzo che per le relative
flessibilita'.  Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre
2005.
    2. Al  fine  di  incentivare  la qualita' dei servizi erogati, il
fondo del presente articolo, e' cosi' incrementato:
      per  l'anno  2007: di Euro 63,49 annui lordi per ogni dirigente
in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;
      per  l'anno 2008: di Euro 117,91 annui lordi per ogni dirigente
in  servizio  al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale
importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.
    3.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la
retribuzione  oraria  per  il  lavoro  straordinario dei dirigenti e'
rideterminata   in   relazione  alla  nuova  misura  dello  stipendio
tabellare di cui all'art. 19 del presente CCNL.