Art. 26. Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 1. Il fondo previsto dall'art. 10 del CCNL del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e' confermato sia per le modalita' del suo utilizzo che per le relative flessibilita'. Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2005. 2. Al fine di incentivare la qualita' dei servizi erogati, il fondo del presente articolo, e' cosi' incrementato: per l'anno 2007: di Euro 63,49 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi; per l'anno 2008: di Euro 117,91 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti e' rideterminata in relazione alla nuova misura dello stipendio tabellare di cui all'art. 19 del presente CCNL.