Art. 27. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita' della prestazione individuale 1. L'art. 11 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualita' della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli e' confermato. L'ammontare dei fondi ivi indicati e' quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono ulteriori modalita' di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2006, ai sensi del comma 3. 2. In relazione alla necessita' di proseguire nell'impegno, gia' precisato all'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, il fondo del presente articolo e' cosi' incrementato: per l'anno 2007 di Euro 95,27 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi; per l'anno 2008 di Euro 176,93 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007. 3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 11 del CCNL 5 luglio 2006.