Art. 27.
Fondo  per  la  retribuzione  di  risultato  e  per la qualita' della
                       prestazione individuale

    1. L'art. 11 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la
retribuzione  di  risultato  e  per  il  premio  della qualita' della
prestazione   individuale  per  i  dirigenti  dei  quattro  ruoli  e'
confermato.  L'ammontare dei fondi ivi indicati e' quello consolidato
al  31 dicembre  2005.  Nel consolidamento non sono da considerare le
risorse  di  cui  al  medesimo  articolo,  comma 1, ultimo periodo le
quali,  comunque, costituiscono ulteriori modalita' di incremento dei
fondi dal 1° gennaio 2006, ai sensi del comma 3.
    2. In  relazione alla necessita' di proseguire nell'impegno, gia'
precisato  all'art.  62  del  CCNL  5 dicembre  1996, di correlare la
retribuzione  di  risultato  al  raggiungimento  degli  obiettivi dei
dirigenti  e  delle  strutture  ed  al miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza  dei servizi, il fondo del presente articolo e' cosi'
incrementato:
      per l'anno 2007 di Euro 95,27 annui lordi per ogni dirigente in
servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;
      per  l'anno  2008 di Euro 176,93 annui lordi per ogni dirigente
in  servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale
importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.
    3. Si  conferma  quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 11 del
CCNL 5 luglio 2006.