Art. 39. 
                     (Scioglimento e sospensione 
                 dei consigli comunali e provinciali) 
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto  del
Presidente della Reppublica, su proposta del Ministro dell'interno: 
a) quando compiano atti contrari alla  Costituzione  o  per  gravi  e
persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi  di  ordine
pubblico; 
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento  degli
organi e dei servizi per le seguenti cause: 
1) mancata elezione del sindaco, del presidente  dell'amministrazione
provinciale e della giunta entro sessanta giorni dalla  proclamazione
degli eletti o dalla vacanza comunque  verificatasi  o,  in  caso  di
dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse; 
2) dimissioni o decadenza di almeno la meta' dei consiglieri; 
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. 
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del  comma  1,  trascorso  il
termine entro il quale il bilancio deve essere  approvato  senza  che
sia stato predisposto  dalla  giunta  il  relativo  schema,  l'organo
regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando
il consiglio non abbia approvato nei termini di legge  lo  schema  di
bilancio predisposto dalla giunta, l'organo  regionale  di  controllo
assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli  consiglieri,
un termine non superiore a venti  giorni  per  la  sua  approvazione,
decorso il  quale  si  sostituisce,  mediante  apposito  commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del  provvedimento  sostitutivo  e'
data comunicazione  al  prefetto  che  inizia  la  procedura  per  lo
scioglimento del consiglio. 
3. Con il decreto di scioglimento  si  provvede  alla  nomina  di  un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso. 
4. Il rinnovo  del  consiglio  nelle  ipotesi  di  scioglimento  deve
avvenire  entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  relativo
decreto. Tale termine puo' essere prorogato per non piu'  di  novanta
giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo  turno
elettorale utile previsto dalla legge. 
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello  scioglimento
continuano ad  esercitare,  fino  alla  nomina  dei  successori,  gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. 
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione  del  Ministro
contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del  decreto  di
scioglimento  e'  data  immediata  comunicazione  al  Parlamento.  Il
decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa  del
decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave  e  urgente
necessita', puo' sospendere, per un periodo comunque non superiore  a
novanta giorni, i consigli  comunali  e  provinciali  e  nominare  un
commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. 
8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data  del
provvedimento di sospensione.