Art. 40. (Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza. 2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'. 3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Note all'art. 40: - La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia". - Il testo dell'art. 15 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), e' il seguente: "Art. 15. 1. I presidenti delle giunte regionali, gli assessori regionali, i sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori e i consiglieri comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi di consorzi, associazioni, aziende municipalizzate comunali e provinciali, unita' sanitarie locali e comunita' montane, i presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso, sono sospesi dalle funzioni dalla data del provvedimento che dispone il giudizio ovvero dalla data in cui sono presentati o sono citati a comparire in udienza per il giudizio. 2. I predetti sono sospesi dalle funzioni qualora nei loro confronti il tribunale abbia applicato, ancorche' con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo I della legge 31 maggio 1965, n. 575.3. Gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che commina una misura di prevenzione. 4. La sospensione e' adottata con provvedimento del prefetto. A tal fine al medesimo sono comunicati, a cura della cancelleria competente, i provvedimenti adottati dal giudice. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali e' disposta con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 5. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, i prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi. 6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa".