Art. 51. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51) 
               Domanda per il permesso di importazione 
  1. Per ottenere  il  permesso  di  importazione,  l'interessato  e'
tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero  della  sanita'
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro. 
 
          Nota all'art. 51:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolato  del  D.M. 25
          gennaio 1977, recante: "Modalita' da osservare per ottenere
          il  permesso  di  esportazione,  importazione e transito di
          sostanze  stupefacenti  e  psicotrope",  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 febbraio 1977:
             "Art.  1.  -  La  domanda  per  ottenere  il permesso di
          importazione,   esportazione   e   transito   di   sostanze
          stupefacenti   e   psicotrope  deve  essere  presentata  al
          Ministero della sanita' - Direzione generale  del  servizio
          farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti. Dovra' essere
          presentata una domanda per  ciascuna  sostanza  oggetto  di
          importazione, esportazione e transito.
             Nella  domanda,  redatta  su carta legale, devono essere
          indicati i seguenti dati:
               a)  la  denominazione  e  la  sede dell'ente o impresa
          richiedente il permesso;
               b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'ente
          o  all'impresa  richiedente  dal  Ministero  della  sanita'
          relativamente  alla  produzione,  fabbricazione, impiego di
          sostanze stupefacenti e psicotrope, e  al  commercio  delle
          predette sostanze e loro preparazioni;
               c)    la   denominazione   comune   internazionale   o
          denominazione commerciale della sostanza;
               d)  la quantita' di sostanza e il titolo della stessa.
          Nel caso trattasi di sostanze di origine  naturale  (oppio,
          pagia  di  papavero, coca figlie) dovra' essere specificato
          il titolo in principi attivi stupefacenti e psicotropi;
               e)   la   specificazione,   corredata   da  indirizzo,
          dell'ente o impresa dal quale  proviene  o  e'  inviata  la
          merce;
               f)  la  dogana di confine e quella interna, attraverso
          le quali  avverra'  il  passaggio  della  merce,  nel  caso
          dell'importazione e dell'esportazione; la dogana di entrata
          e quella di uscita, nel caso del transito.
             Art.  2.  -  Le disposizioni di cui al precedente art. 1
          trovano   applicazione   anche   per    la    importazione,
          l'esportazione  ed  il  transito  di  ciascuna preparazione
          farmaceutica che contenga una o piu' sostanze  stupefacenti
          o psicotrope soggette a controllo.
             In  tal  caso la domanda dovra' contenere, oltre ai dati
          di  cui  ai  punti  a),  b),  c),  e),  f)  il  nome  della
          preparazione   soggetta   a   controllo,   la  composizione
          quali-quantitativa ed il quantitativo complessivo  di  ogni
          sostanza  importata,  esportata od in transito, espresso in
          base anidra pura.
             Art.  3.  -  La  domanda  per  ottenere  il  permesso di
          esportazione o di transito delle sostanze di cui all'art. 1
          e  delle  preparazioni farmaceutiche di cui all'art. 2 deve
          essere  corredata,   rispettivamente,   dal   permesso   di
          importazione  previsto  dall'art.  56, secondo comma, della
          legge  22  dicembre  1975,  n.  685,  e  dai  permessi   di
          importazione  e  di  esportazione  previsti  dall'art.  58,
          secondo comma della legge stessa.
             La  disposizione  di  cui  al comma precedente non trova
          applicazione quando risulti che l'ordinamento  interno  dei
          Paesi  di  provenienza  o  di  destinazione  non preveda il
          rilascio di permessi di esportazione o di importazione".