Art. 51.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)
Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato e'
tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita'
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro.
Nota all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'articolato del D.M. 25
gennaio 1977, recante: "Modalita' da osservare per ottenere
il permesso di esportazione, importazione e transito di
sostanze stupefacenti e psicotrope", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 febbraio 1977:
"Art. 1. - La domanda per ottenere il permesso di
importazione, esportazione e transito di sostanze
stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al
Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio
farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti. Dovra' essere
presentata una domanda per ciascuna sostanza oggetto di
importazione, esportazione e transito.
Nella domanda, redatta su carta legale, devono essere
indicati i seguenti dati:
a) la denominazione e la sede dell'ente o impresa
richiedente il permesso;
b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'ente
o all'impresa richiedente dal Ministero della sanita'
relativamente alla produzione, fabbricazione, impiego di
sostanze stupefacenti e psicotrope, e al commercio delle
predette sostanze e loro preparazioni;
c) la denominazione comune internazionale o
denominazione commerciale della sostanza;
d) la quantita' di sostanza e il titolo della stessa.
Nel caso trattasi di sostanze di origine naturale (oppio,
pagia di papavero, coca figlie) dovra' essere specificato
il titolo in principi attivi stupefacenti e psicotropi;
e) la specificazione, corredata da indirizzo,
dell'ente o impresa dal quale proviene o e' inviata la
merce;
f) la dogana di confine e quella interna, attraverso
le quali avverra' il passaggio della merce, nel caso
dell'importazione e dell'esportazione; la dogana di entrata
e quella di uscita, nel caso del transito.
Art. 2. - Le disposizioni di cui al precedente art. 1
trovano applicazione anche per la importazione,
l'esportazione ed il transito di ciascuna preparazione
farmaceutica che contenga una o piu' sostanze stupefacenti
o psicotrope soggette a controllo.
In tal caso la domanda dovra' contenere, oltre ai dati
di cui ai punti a), b), c), e), f) il nome della
preparazione soggetta a controllo, la composizione
quali-quantitativa ed il quantitativo complessivo di ogni
sostanza importata, esportata od in transito, espresso in
base anidra pura.
Art. 3. - La domanda per ottenere il permesso di
esportazione o di transito delle sostanze di cui all'art. 1
e delle preparazioni farmaceutiche di cui all'art. 2 deve
essere corredata, rispettivamente, dal permesso di
importazione previsto dall'art. 56, secondo comma, della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dai permessi di
importazione e di esportazione previsti dall'art. 58,
secondo comma della legge stessa.
La disposizione di cui al comma precedente non trova
applicazione quando risulti che l'ordinamento interno dei
Paesi di provenienza o di destinazione non preveda il
rilascio di permessi di esportazione o di importazione".