Art. 52.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52)
Importazione
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di
importazione in conformita' delle convenzioni internazionali, ne da'
tempestivo avviso alla dogana presso la quale e' effettuata
l'importazione e, se quest'ultima e' interna, anche alla dogana di
confine.
2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e'
disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere
dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale
autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.
3. L'importatore deve presentare al piu' presto alla dogana
destinataria il permesso di importazione, insieme con la
dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba
procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del
comando della Guardia di finanza.
4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non
sussista la possibilita' di sdoganare immediatamente la merce
medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di
temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al
Ministero della sanita', al Servizio centrale antidroga, al
competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.