Art. 52. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52) 
                            Importazione 
  1.  Il  Ministero  della  sanita',  rilasciato   il   permesso   di
importazione in conformita' delle convenzioni internazionali, ne  da'
tempestivo  avviso  alla  dogana  presso  la  quale   e'   effettuata
l'importazione e, se quest'ultima e' interna, anche  alla  dogana  di
confine. 
  2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna  e'
disposto  con  scorta  di  bolletta  di  cauzione  per  merci  estere
dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo  del  locale
autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto. 
  3.  L'importatore  deve  presentare  al  piu'  presto  alla  dogana
destinataria  il   permesso   di   importazione,   insieme   con   la
dichiarazione doganale, provvedendo  in  pari  tempo,  ove  si  debba
procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento  del
comando della Guardia di finanza. 
  4. La  dogana  destinataria,  pervenuta  la  merce  e  qualora  non
sussista  la  possibilita'  di  sdoganare  immediatamente  la   merce
medesima,  ne  dispone  l'introduzione  nei   propri   magazzini   di
temporanea custodia, dandone  nello  stesso  tempo  comunicazione  al
Ministero  della  sanita',  al  Servizio   centrale   antidroga,   al
competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.