Art. 53.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53)
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma
3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo
sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con
contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana,
oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del
permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a
scorta della merce importata rilascia una bolletta di
accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta
operazione, nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra'
essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di
scarico.
2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da
attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in
carico sull'apposito registro, avra' cura di far apporre sulla
bolletta di accompagnamento dal piu' vicino ufficio di Polizia di
Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero
dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata
attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio
specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che
informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data e il
numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', il
Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza
competente.
4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della
bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita,
munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo
verbale, informandone le autorita' di cui al comma 3.