Art. 54. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54) 
                      Prelevamento dei campioni 
 
  1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti  o  psicotrope
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo  14  la
dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta
del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate. 
  2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope
incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana
preleva quattro separati  campioni  con  le  modalita'  indicate  nel
presente articolo. 
  3. Ciascun campione,  salvo  diversa  determinazione  disposta  dal
Ministero  della  sanita'  all'atto  del  rilascio  del  permesso  di
importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio,
per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta  di
coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana,  per
le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina,
per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina  e  per  qualunque
altra sostanza chimica allo  stato  grezzo  o  puro,  di  sali  o  di
derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1. 
  4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di  vetro,
con chiusura a tenuta, suggellati. 
  5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e
qualita'  della  sostanza,   della   ditta   importatrice   e   della
provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio
attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza. 
  6. All'operazione di prelevamento  dei  campioni  deve  presenziare
anche un militare della Guardia di finanza. 
  7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito  verbale
compilato in  contraddittorio  con  l'importatore  o  un  suo  legale
rappresentante e firmato dagli intervenuti. 
  8. Una copia del verbale e' trasmessa,  a  cura  della  dogana,  al
Ministero della sanita', altra copia e' allegata  alla  dichiarazione
di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore. 
  9. Dei campioni prelevati, due  devono  essere  trasmessi,  a  cura
della dogana, al Ministero della  sanita',  uno  rimane  alla  dogana
stessa ed uno e' trattenuto in custodia  dall'importatore,  il  quale
deve tenerne conto agli effetti delle  registrazioni  di  entrata  ed
uscita.