Art. 54.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54)
Prelevamento dei campioni
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la
dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta
del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate.
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope
incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana
preleva quattro separati campioni con le modalita' indicate nel
presente articolo.
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal
Ministero della sanita' all'atto del rilascio del permesso di
importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio,
per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di
coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per
le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina,
per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque
altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di
derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro,
con chiusura a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e
qualita' della sostanza, della ditta importatrice e della
provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio
attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare
anche un militare della Guardia di finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale
compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale
rappresentante e firmato dagli intervenuti.
8. Una copia del verbale e' trasmessa, a cura della dogana, al
Ministero della sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione
di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore.
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura
della dogana, al Ministero della sanita', uno rimane alla dogana
stessa ed uno e' trattenuto in custodia dall'importatore, il quale
deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed
uscita.