Art. 55. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) 
                        Analisi dei campioni 
  1. L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero  della  sanita'
ed e' effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanita' a
spese dell'importatore. 
  2. I risultati sono comunicati a cura  del  Ministero  stesso  alla
dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al  laboratorio
chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi  di
legge. 
  3.  I  residuati  dell'analisi  dei  campioni  ed  i  campioni  non
utilizzati sono  restituiti,  su  richiesta,  all'importatore  a  sue
spese. 
  4. I residuati e i campioni non richiesti  restano  a  disposizione
del Ministero della sanita'. 
  5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore  puo'  utilizzare
il campione affidatogli per la custodia.