Art. 55.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55)
Analisi dei campioni
1. L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita'
ed e' effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanita' a
spese dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla
dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio
chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di
legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non
utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue
spese.
4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione
del Ministero della sanita'.
5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare
il campione affidatogli per la custodia.