ART. 63 (Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali) 1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242, che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempire all'obbligo di compilare i moduli previsti del predetto decreto ministeriale. 2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalita' prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni. 3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilita' ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'articolo 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989. 4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte. 5. I piccoli produttori, di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' per le quantita' di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni. 6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991. 8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
Nota all'art. 63: - Il decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242, detta misure relative al prelievo di corresponsabilita' sui cereali. L'art. 2 recita: "Art. 2 (Primi acquirenti). - 1. Ai fini del presente decreto sono considerati "primi acquirenti" i commercianti, i trasformatori, le aziende sementiere, gli organismi di ammasso, i produttori aricoli e l'AIMA quando acquistano il cereale direttamente dal produttore. 2. Sono assimilati ai primi acquirenti i produttori che spediscono il cereale in un altro Stato membro o lo esportano fuori della CEE, nonche' i produttori che scambiano il cereale con altri beni. 3. Sono, altresi', assimilati ai primi acquirenti gli organismi associativi in relazione ai conferimenti di cereali da parte dei produttori, in vista di una successiva commercilizzazione. In tal caso il momento generatore, ai fini delle obbligazioni poste a carico del primo acquirente, e' quello dell'immissione del cereale sul mercato. 4. Non sono assimilate ai primi acquirenti le imprese, pri- vate o di tipo cooperativo, che trasformano, per conto del produttore, cereali da utilizzare nell'azienda di quest'ultimo. 5. Tuttavia, le imprese di cui al precedente comma sono tenute alla compilazione del modulo 1 e del modulo 4 allegati al precedente decreto ed all'invio degli stessi all'organo di controllo di cui al successivo art. 5". L'art. 12 recita: "Art. 12 (Piccoli produttori). - 1. Ai fini del presente decreto sono considerati "piccoli produttori" gli agricoltori che conducono uno o piu' fondi con una superficie agricola utilizzata (S.A.U.) complessivamente non superiore a 15 ettari. La superficie agricola utilizza e' costituita dall'insieme della superificie dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, delle coltivazioni permanenti e degli orti familiari. 2. I piccoli produttori sono esonerati dal prelievo, dei limiti di 25 tonn. commercializzate. 3. Per usufruire di tale beneficio il piccolo produttore deve consegnare al primo acquirente un atto notorio o dichiarazione sostitutiva di esso, ove siano indicati i seguenti elementi: a) nome e cognome, o ragion sociale; b) partita IVa o, se il produttore non e' soggetto IVA, codice fiscale; c) ubicazione e dati di tutti i fondi condotti (provincia, comune, localita', indirizzo e elementi catastali: ditta, n. partita, n. foglio mappa, numeri mappali delle particelle e relative superfici); d) S.A.U. complessiva del o dei fondi. 4. Il primo acquirente e' tenuto a verificare che l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva contengano tutti gli elementi sopra elencati. 5. Al momento della consegna o del conferimento del cereale il piccolo produttore ed il primo acquirente devono compilare e sottoscrivere il modulo 1, indicando l'espressione "esonerato" nelle caselle "totale lire". 6. Il piccolo produttore deve altresi' sottoscrivere la specifica dichiarazione, riportata nel medesimo modulo 1, che il cereale commercializzato e' stato prodotto nel fondo da lui stesso coltivato. 7. Se il piccolo produttore conduce piu' di un fondo nelle caselle "indirizzo azienda" deve essere indicato il suo domicilio. 8. Il piccolo produttore conserva la prima parte del modulo 1 mentre la seconda e la terza sono trattenute dal primo acquirente. 9. Alla fine di ciascun mese i primi acquirenti devono redigere elenchi (in triplice copia) su base provinciale, compilati in conformita' con il modulo 3 allegato al presente decreto, indicando tutti i piccoli produttori della medesima provincia con i quali sono state concluse le operazioni previste negli articoli 3, 4 e Il presente decreto. 10. Entro la fine del mese successivo i primi acquirenti inviano distinte comunicazioni, ciascuna provincia, agli organi di controllo riportati nell'art. 5, indicando il proprio indirizzo e la partita IVA o, se il produttore non e' soggetto IVA, il codice fiscale. 11. Alle comunicazioni, da effettuarsi a mezzo raccomandata postale, devono essere allegati: l'elenco redatto ai sensi del precedente nono comma; tutte le terze parti dei moduli I relativi ai piccoli produttori indicati nell'elenco; tutti gli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, consegnati dai medesimi piccoli produttori che non hanno completato le vendite; copia degli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, consegnati dai medesimi piccoli produttori che non hanno completato le vendite. 12. Sull'atto di cui al precedente terzo comma debbono essere riportate, a cura di ciascun primo acquirente, le qualita' man mano acquistate fino al raggiungimento del limite quantitativo sopra indicato. Fotocopia di tale documento deve essere allegata a ciascun modulo 1. 13. Le quantita' di cereali eccedenti le 25 tonnellate, immesse sul mercato dai piccoli produttori, sono assoggettate al prelievo secondo le modalita' del presente decreto. 14. Se viene immesso sul percato un lotto in parte esonerato ed in parte assoggettato al prelievo, dovranno essere compilati due moduli 1 riportando distintamente nei rispettivi elenchi le qualita' esonerate e quelle assoggettate. 15. Quando il piccolo produttore effettua una delle operazioni indicate nell'art. 7, deve inviare una apposita comunicazione agli organi di controllo, a mezzo raccomandata postale, allegando l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva, redatti ai sensi del presente terzo comma". - Il regolamento CEE 2712/89 e' stato pubblicato in G.U.R.I. n. 82 del 19 ottobre 1989, 2a serie speciale. L'art. 1, punto 5, recita: "5. Nell'art. 4 e' aggiunto il seguente paragrafo 4: "4. Qualsiasi ritardo rispetto ai termini fissati per il versamento obbliga l'operatore interessato a pagare un interesse di mora calcolato, per tutto il periodo del ritardo, in base ad un tasso che spetta agli Stati membri determinare. Tale tasso non puo' essere inferiore al tasso d'interesse di riferimento di cui all'allegato II, applicato nello Stato membro di cui trattasi, il giorno della scadenza di detti termini sul mercato monetario per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di un punto percentuale. Gli Stati membri possono rinunciare alla riscossione dell'interesse di mora se e' di importo inferiore o uguale a 20 ECU"". - La legge 23 dicembre, n. 898, ha convertito il decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, concernente misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.