ART. 63 
(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali) 
1. I  soggetti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242, che omettono
di acquisire in tutto o in parte il  prelievo  di  corresponsabilita'
dovuto dal produttore, sono puniti con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a  lire  20
milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo  del  prelievo
non percepito e del pagamento dell'indennita'  di  mora  in  caso  di
ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i  soggetti
che omettono di adempire all'obbligo di compilare i  moduli  previsti
del predetto decreto ministeriale. 
2. I soggetti che non ottemperano nei  termini  e  con  le  modalita'
prescritte  all'obbligo  di  inviare   agli   organi   di   controllo
provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12  del
decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una  sanzione
amministrativa pecuniaria non  inferiore  a  lire  4  milioni  e  non
superiore a lire 40 milioni. 
3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di  corresponsabilita'  ed
omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini
e con le modalita' prescritte dal  decreto  ministeriale  di  cui  al
comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa  pecuniaria  non
inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo
restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il
pagamento dell'interesse di mora di cui all'articolo 1, punto 5,  del
regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989. 
4. Se il versamento di cui al  comma  3  viene  effettuato  entro  il
trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte. 
5.  I  piccoli  produttori,  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
ministeriale di cui al comma 1, che omettono di pagare in tutto o  in
parte il prelievo di corresponsabilita' per le quantita'  di  cereale
eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate,  sono  puniti  con  una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non
superiore a lire 2 milioni. 
6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente  articolo  si
applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986,  n.
898. 
7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991. 
8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente  previste  dalle
disposizioni vigenti ove gli illeciti di  cui  al  presente  articolo
costituiscano reato. 
 
          Nota  all'art. 63:  -  Il  decreto  ministeriale  13 giugno
          1989, n. 242, detta misure   relative   al   prelievo    di
          corresponsabilita'  sui cereali. L'art. 2 recita:
          "Art.  2  (Primi  acquirenti).  -  1.  Ai fini del presente
          decreto sono considerati "primi acquirenti" i commercianti,
          i trasformatori, le aziende sementiere,  gli  organismi  di
          ammasso, i produttori aricoli e l'AIMA quando acquistano il
          cereale direttamente dal produttore.
          2.  Sono  assimilati  ai  primi acquirenti i produttori che
          spediscono il  cereale  in  un  altro  Stato  membro  o  lo
          esportano   fuori  della  CEE,  nonche'  i  produttori  che
          scambiano il cereale con altri beni.
          3. Sono,  altresi',  assimilati  ai  primi  acquirenti  gli
          organismi  associativi  in  relazione  ai  conferimenti  di
          cereali da parte dei produttori, in vista di una successiva
          commercilizzazione. In tal caso il momento  generatore,  ai
          fini   delle   obbligazioni   poste   a  carico  del  primo
          acquirente,  e'  quello  dell'immissione  del  cereale  sul
          mercato.
          4. Non sono assimilate ai primi acquirenti le imprese, pri-
          vate  o di tipo cooperativo, che trasformano, per conto del
          produttore,   cereali   da   utilizzare   nell'azienda   di
          quest'ultimo.
          5.  Tuttavia,  le  imprese  di cui al precedente comma sono
          tenute alla compilazione  del  modulo  1  e  del  modulo  4
          allegati  al  precedente  decreto ed all'invio degli stessi
          all'organo di controllo di cui al successivo art. 5".
          L'art.  12 recita:   "Art. 12 (Piccoli produttori). - 1. Ai
          fini  del  presente decreto   sono   considerati   "piccoli
          produttori"   gli agricoltori  che  conducono  uno  o  piu'
          fondi  con   una superficie  agricola  utilizzata  (S.A.U.)
          complessivamente  non  superiore a 15 ettari. La superficie
          agricola  utilizza e'    costituita   dall'insieme    della
          superificie      dei seminativi, dei   prati  permanenti  e
          dei  pascoli,  delle coltivazioni permanenti e  degli  orti
          familiari.
          2.  I  piccoli  produttori sono esonerati dal prelievo, dei
          limiti di 25 tonn. commercializzate.
          3. Per usufruire di tale beneficio  il  piccolo  produttore
          deve  consegnare  al  primo  acquirente  un  atto notorio o
          dichiarazione sostitutiva di esso,  ove  siano  indicati  i
          seguenti elementi:  a) nome e cognome, o ragion sociale; b)
          partita    IVa   o,   se il produttore non e' soggetto IVA,
          codice fiscale; c) ubicazione  e  dati  di  tutti  i  fondi
          condotti    (provincia,  comune,   localita',   indirizzo e
          elementi catastali: ditta, n.   partita,   n.        foglio
          mappa,    numeri    mappali     delle particelle e relative
          superfici); d) S.A.U. complessiva del o dei fondi.
          4.  Il  primo  acquirente e' tenuto a verificare che l'atto
          notorio o la dichiarazione sostitutiva contengano tutti gli
          elementi sopra elencati.
          5. Al momento della consegna o del conferimento del cereale
          il  piccolo  produttore  ed  il  primo  acquirente   devono
          compilare   e   sottoscrivere   il   modulo   1,  indicando
          l'espressione "esonerato" nelle caselle "totale lire".
          6.  Il  piccolo  produttore  deve altresi' sottoscrivere la
          specifica dichiarazione, riportata nel medesimo  modulo  1,
          che il cereale commercializzato e' stato prodotto nel fondo
          da lui stesso coltivato.
          7.  Se il piccolo produttore conduce piu' di un fondo nelle
          caselle "indirizzo azienda" deve  essere  indicato  il  suo
          domicilio.
          8. Il piccolo produttore conserva la prima parte del modulo
          1  mentre  la  seconda e la terza sono trattenute dal primo
          acquirente.
          9. Alla fine di ciascun  mese  i  primi  acquirenti  devono
          redigere  elenchi  (in triplice copia) su base provinciale,
          compilati in  conformita'  con  il  modulo  3  allegato  al
          presente  decreto,  indicando  tutti  i  piccoli produttori
          della medesima provincia con i quali sono state concluse le
          operazioni previste negli  articoli  3,  4  e  Il  presente
          decreto.
          10.  Entro  la  fine del mese successivo i primi acquirenti
          inviano distinte comunicazioni,  ciascuna  provincia,  agli
          organi  di  controllo  riportati  nell'art. 5, indicando il
          proprio indirizzo e la partita IVA o, se il produttore  non
          e' soggetto IVA, il codice fiscale.
          11. Alle comunicazioni, da effettuarsi a mezzo raccomandata
          postale, devono essere allegati:  l'elenco redatto ai sensi
          del precedente nono comma; tutte   le   terze   parti   dei
          moduli      I   relativi  ai  piccoli  produttori  indicati
          nell'elenco; tutti  gli  atti  notori,  o     dichiarazioni
          sostitutive,  consegnati  dai  medesimi  piccoli produttori
          che non hanno completato le vendite; copia    degli    atti
          notori,    o   dichiarazioni   sostitutive, consegnati  dai
          medesimi  piccoli produttori che non  hanno  completato  le
          vendite.
          12. Sull'atto di cui  al  precedente  terzo  comma  debbono
          essere  riportate,  a  cura di ciascun primo acquirente, le
          qualita' man mano acquistate  fino  al  raggiungimento  del
          limite  quantitativo  sopra  indicato.  Fotocopia  di  tale
          documento deve essere allegata a ciascun modulo 1.
          13. Le quantita' di cereali  eccedenti  le  25  tonnellate,
          immesse   sul   mercato   dai   piccoli   produttori,  sono
          assoggettate al prelievo secondo le modalita' del  presente
          decreto.
          14.  Se  viene  immesso  sul  percato  un  lotto  in  parte
          esonerato ed in parte assoggettato  al  prelievo,  dovranno
          essere  compilati due moduli 1 riportando distintamente nei
          rispettivi  elenchi  le   qualita'   esonerate   e   quelle
          assoggettate.
          15.   Quando  il  piccolo  produttore  effettua  una  delle
          operazioni indicate nell'art. 7, deve inviare una  apposita
          comunicazione   agli   organi   di   controllo,   a   mezzo
          raccomandata  postale,  allegando  l'atto  notorio   o   la
          dichiarazione  sostitutiva,  redatti  ai sensi del presente
          terzo comma".
          -  Il  regolamento  CEE  2712/89  e'  stato  pubblicato  in
          G.U.R.I. n. 82 del 19  ottobre  1989,  2a  serie  speciale.
          L'art.  1, punto 5, recita:  "5. Nell'art. 4 e' aggiunto il
          seguente paragrafo 4:  "4.  Qualsiasi  ritardo  rispetto ai
          termini fissati per  il  versamento  obbliga    l'operatore
          interessato   a  pagare  un interesse  di  mora  calcolato,
          per  tutto  il periodo del ritardo, in base ad un tasso che
          spetta agli  Stati   membri determinare.   Tale  tasso  non
          puo' essere inferiore al tasso d'interesse  di  riferimento
          di     cui     all'allegato    II, applicato   nello  Stato
          membro  di cui trattasi, il giorno della scadenza di  detti
          termini  sul mercato monetario per i finanziamenti a  breve
          termine,   maggiorato   di   un   punto percentuale.    Gli
          Stati    membri    possono    rinunciare   alla riscossione
          dell'interesse  di  mora  se  e'  di   importo inferiore  o
          uguale a 20 ECU"".
          -  La  legge  23 dicembre, n. 898, ha convertito il decreto
          legge 27 ottobre 1986, n. 701, concernente  misure  urgenti
          in   materia  di  controlli  degli  aiuti  comunitari  alla
          produzione dell'olio di oliva.