ART. 64. 
(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca) 
1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e  5
del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  7  giugno
1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni. 
2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  7,  comma  3,   del   decreto
ministeriale di cui  al  comma  1,  che  omettono  di  effettuare  il
versamento  della  somma  dovuta  nei  termini  e  con  le  modalita'
prescritte del  decreto  medesimo,  sono  soggetti  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore  a  lire  10  milioni  e  non
superiore a lire 200 milioni. 
3. Se il versamento viene effettuato entro il  trentesimo  giorno  da
quello  della  scadenza   del   termine   prescritto,   la   sanzione
amministrativa e' ridotta di quattro volte. 
4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente  articolo  si
applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986,  n.
898. 
5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative
ai primi sette periodi di attuazione del regime  comunitario  di  cui
all'articolo 5 - quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio. 
6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente  previste  dalle
disposizioni vigenti ove gli illeciti di  cui  al  presente  articolo
costituiscano reato. 
7. Le soprattasse previste  dall'articolo  10  del  decreto-legge  16
 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426, 
di importo non superiore a  lire  20.000,  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono  estinte  e  non  si  fa
luogo allaloro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso  di
soprattasse eventualmente gia' corrisposte alla predetta data.