Art. 24. 
 
  1. Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le  societa'
a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le  societa'  di
mutua assicurazione, che hanno nel territorio  dello  Stato  la  sede
legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e  gli
altri enti pubblici o privati, che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale l'esercizio di  attivita'  commerciali  e  che  hanno  nel
territorio delle Stato la sede legale o  amministrativa  o  l'oggetto
principale dell'attivita'e' sono tenuti a rivalutare i  fabbricati  e
le aree fabbricabili di cui all'articolo 25, acquisiti entro la  data
di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno  1990  e  risultanti  nel
bilancio relativo a tale esercizio. 
  2. Non e' obbligatoria la rivalutazione di cui al comma 1  per  gli
immobili utilizzati dai sogetti di cui alla lettera c)  del  comma  1
dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, destinati allo svolgimento  di  attivita'
assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,   didattiche,   culturali,
ricreative e sportive, per quelli indicati alle lettere b), f)  e  g)
del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per  quelli  vincolati  ai  sensi
dellarticolo 3 della legge  1  giugno  1939,  n.  1089  e  successive
modificazioni, nonche' per le aree destinate ad attivita' di pubblica
utilita' possedute da enti pubblici  competenti  per  lo  svolgimento
delle attivita' stesse. 
  3. Non sono  rivalutabili  i  fabbricati  e  le  aree  fabbricabili
posseduti da societa' o da enti che hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale le costruzioni edilizie e  che  sono  stati  realizzati  o
acquistati dalla societa' o dall'ente che li possiede,  ad  eccezione
di quelli che, alla data di chiusura dell'esercizio chiuso  nell'anno
1990, si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa  e
di quelli che non costituiscono beni alla cui  produzione  o  al  cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa stessa. 
  4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o  rendiconto
relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di  entrata
in vigore della presente legge e deve essere  annotata  nel  relativo
inventario. I soggetti che alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge hanno gia' approvato il bilancio o rendiconto e per  i
quali il termine di presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi
scade dopo  tale  data  debbono  effettuare  la  rivalutazione  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  primo   esercizio   chiuso
successivamente alla data medesima. Per gli enti e  le  societa'  che
possono avvalersi delle disposizioni di  cui  alla  legge  30  luglio
1990, n. 218, la rivalutazione deve riguardare anche i beni di cui al
comma 1 dell'artiocolo 25, ricevuti a  seguito  delle  operazioni  di
conferimento previste dalla stessa legge, qualora  detti  beni  siano
stati acquisiti dall'ente o societa'  conferente  entro  la  data  di
chiusura  dell'esercizio  chiuso  nell'anno  1990  e  risultanti  nel
bilancio relativo a tale esercizio.