Art. 24. 1. Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio delle Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita'e' sono tenuti a rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all'articolo 25, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio. 2. Non e' obbligatoria la rivalutazione di cui al comma 1 per gli immobili utilizzati dai sogetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, per quelli indicati alle lettere b), f) e g) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per quelli vincolati ai sensi dellarticolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, nonche' per le aree destinate ad attivita' di pubblica utilita' possedute da enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse. 3. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla societa' o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che, alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990, si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa stessa. 4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno gia' approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data debbono effettuare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. Per gli enti e le societa' che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione deve riguardare anche i beni di cui al comma 1 dell'artiocolo 25, ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, qualora detti beni siano stati acquisiti dall'ente o societa' conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.