Art. 25. 
1. Per il calcolo della rivalutazione: 
a) i  fabbricati  devono  essere  assunti  ai  valori  che  risultano
applicando  all'ammontare   delle   rendite   catastali   determinate
dall'amministrazione del catasto e dei servizi  tecnici  erariali,  a
seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro
delle  finanze  del  20  gennaio  1990,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per
le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con
esclusione delle  categorie  A/10  e  C/1;  pari  a  50,  per  quelle
classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate
nella categoria C/1; per le  unita'  immobiliari  classificate  nelle
categorie D ed E si assume il valore  risultante  dal  costo,  ma  al
netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge  29
dicembre 1990, n. 408, moltiplicato per i seguenti coefficienti: 
    1990 .. .. .. .. .. .. 1,05 
    1989 .. .. .. .. .. .. 1,10 
    1988 .. .. .. .. .. .. 1,15 
    1987 .. .. .. .. .. .. 1,20 
    1986 .. .. .. .. .. .. 1,30 
    1985 .. .. .. .. .. .. 1,40 
    1984 .. .. .. .. .. .. 1,50 
    1983 .. .. .. .. .. .. 1,60 
    1982 e precedenti .... 1,70 
b) le aree fabbricabili,  individuate  negli  strumenti  urbanistici,
devono essere assunte per l'80 per cento del valore venale in  comune
commercio. 
2. Dall'ammontare complessivo determinato ai sensi del comma 1,  sono
sottratti i costi dei beni fiscalmente riconosciuti  al  netto  delle
quote di ammortamento gia' dedotte aumentati di un miliardo di  lire.
La rivalutazione e' costituita da almeno il 38 per cento dell'importo
cosi'  determinato  e  deve  essere  imputata  a  ciascun   bene   in
proporzione   alla    differenza    tra    il    valore    risultante
dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo  del  bene
prima della rivalutazione e  comunque  in  misura  non  superiore  al
maggior valore effettivamente ad esso attribuibile. 
3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio  e'
dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone
fisiche,  dell'imposta  sui  redditi  delle  persone   giuridiche   e
dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento. 
4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare  nelle
loro relazioni che la rivalutazione e' stata effettuata nel  rispetto
dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3. 
5. Nell'inventario relativo all'esercizio  di  cui  la  rivalutazione
viene eseguita deve essere indicato anche il  costo  di  acquisizione
con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformita'  a  precedenti
leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione  economica
dei beni rivalutati. 
6. L'imposta sostituitiva deve essere versata  entro  il  termine  di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo  di
imposta nel cui bilancio la  rivalutazione  e'  eseguita,  ovvero,  a
richiesta del contribuente, in tre rate: la prima e la seconda  nella
misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente  entro
il suindicato termine e nel quarto mese successivo;  la  terza  nella
misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo  al  predetto
termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di  crediti
di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di  imposta
precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta  nel
cui bilancio la rivalutazione  e'  stata  eseguita,  gli  importi  da
versare devono essere utilizzati  fino  al  25  per  cento  del  loro
ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi  a  partire
da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le
modalita' di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata
in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile. 
7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio  a  seguito  della
rivalutazione si considera riconosciuto ai  fini  delle  imposte  sui
redditi.  A  decorrere  dall'esercizio  successivo   a   quello   con
riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, le quote  di
ammortamento  dei  beni  indicati  nel  comma  1  e   le   spese   di
manutenzione, riparazione, ammodernamento e  trasformazione,  di  cui
all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate  al  nuovo
valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma  1,  rivalutati
ai  sensi  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  408,  le  quote  di
ammortamento relative ai maggiori valori  iscritti  in  bilancio  per
effetto di detta legge,  sono  deducibili  a  partire  dall'esercizio
successivo a quello con riferimento  al  quale  la  rivalutazione  e'
stata eseguita. 
8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai  soci  o
di destinazione a finalita' estranee all'esercizio  dell'impresa  dei
beni rivalutati in data  anteriore  a  quella  di  inizio  del  terzo
esercizio successivo a quello  con  riferimento  al  quale  e'  stata
eseguita  la  rivalutazione,  ai  fini  della  determinazione   delle
plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo  dei  beni  prima
della rivalutazione. In tal caso al soggetto  che  ha  effettuato  la
rivalutazione  e'  attribuito  un  credito   di   imposta   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  o  dell'imposta  sul
reddito delle  persone  guiridiche  pari  all'ammontare  dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 3, pagata per i beni che formano  oggetto
delle ipotesi medesime. 
9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i
saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior  valore
attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26. 
10. La disposizione di cui al comma 8 non  si  applica  nel  caso  di
conferimenti da parte di enti o societa' che possono  effettuare,  ai
sensi  della  legge  30  luglio   1990,   n.   218,   operazioni   di
ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio. 
11. Nel caso in cui gli enti  e  le  societa'  conferitari  cedano  a
titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino  a  finalita'  estranee
all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al primo periodo
del comma 8, beni rivalutati acquisiti ai  sensi  del  comma  10,  la
differenza tra il valore di conferimento dei beni ceduti o  assegnati
o destinati a finalita' estranee  all'esercizio  dell'impresa  ed  il
loro costo prima della rivalutazione concorre a  formare  il  reddito
imponibile delle societa' od enti conferenti  che  hanno  operato  la
rivalutazione; in tal caso, si  aplica  la  disposizione  di  cui  al
secondo periodo del comma 8. 
12. Entro trenta giorni dal momento in  cui  si  sono  verificate  le
ipotesi di cui al comma 11, il soggetto  conferitario  e'  tenuto  ad
effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente  allegandone
copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza
si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni di lire. 
 
          Note all'art. 25:
             - Il testo dell'articolo 67 del D.P.R. n. 917/1986 e' il
          seguente:
             "Art.  67  (Ammortamento  dei  beni  materiali). - 1. Le
          quote  di  ammortamento  del  costo  dei   beni   materiali
          strumentali  per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
          partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
             2. La deduzione e' ammessa in  misura  non  superiore  a
          quella  risultante  dell'applicazione al costo dei beni dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla
          meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
          per categorie di beni omogenei in base al  normale  periodo
          di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
             3.  La  misura  massima indicata nel secondo comma, puo'
          essere  superata   in   proporzione   alla   piu'   intensa
          utilizzazione  dei  beni  rispetto  a  quella  normale  del
          settore. La misura stessa puo' essere elevata  fino  a  due
          volte,  per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i
          beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei  due
          successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
          bilanci  non  sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
          sia stata accantonata in apposito  fondo  del  passivo  che
          agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo
          ammortamenti;  nella  ipotesi  di  beni  gia' utilizzati da
          parte di altri  soggetti,  l'ammortamento  anticipato  puo'
          essere    eseguito    dal   nuovo   utilizzatore   soltanto
          nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  la indicata misura
          massima puo' essere variata, in aumento o  in  diminuzione,
          nei  limiti  di  un  quarto,  in  relazione  al  periodo di
          utilizzabilita'   dei   beni   in   particolari    processi
          produttivi.  Le quote di ammortamento stanziate in bilancio
          dopo  il  completamento  dell'ammortamento   agli   effetti
          fiscali  non  sono deducibili e l'apposito fondo concorre a
          formare il  reddito  prelevato  per  l'ammontare  prelevato
          dall'imprenditore  o  distribuito  ai  soci  o  imputato al
          capitale in eccedenza alle quote non dedotte.
             4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in  misura
          inferiore  a  quella  massima indicata nel secondo comma le
          quote  di  ammortamento  relative  alla   differenza   sono
          deducibili  negli  esercizi  successivi,  fermi  restando i
          limiti  di   cui   ai   precedenti   commi.   Tuttavia   se
          l'ammortamento  fatto  in  un  esercizio  e' inferiore alla
          meta'  della  misura  massima,  il  minore  ammontare   non
          concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che
          non  dipenda  dall'effettiva  minore utilizzazione del bene
          rispetto a quella normale del settore.
             5.  In  caso  di  eliminazione  di   beni   non   ancora
          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
             6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1
          milione di lire e' consentita la deduzione integrale  delle
          spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in  cui sono state
          sostenute.
             7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
          e trasformazione, che dal bilancio non  risultino  imputate
          ad  incremento  del costo dei beni ai quali si riferiscono,
          sono deducibili nel  limite  del  5  per  cento  del  costo
          complessivo  di tutti i beni materiali ammortizzabili quale
          risulta all'inizio dell'esercizio  dal  registro  dei  beni
          ammortizzabili  per  le  imprese  di  nuova costituzione il
          limite percentuale si calcola, per il primo esercizio,  sul
          costo  complessivo  quale risulta alla fine dell'esercizio;
          per i beni ceduti nel  corso  dell'esercizio  la  deduzione
          spetta  in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed e'
          commisurata, per il cessionario, al costo di  acquisizione.
          L'eccedenza  e'  deducibile  per  quote costanti nei cinque
          esercizi  successivi.  Per  specifici  settori   produttivi
          possono  essere  stabiliti,  con decreto del Ministro delle
          finanze, diversi criteri e modalita'  di  deduzione.  Resta
          ferma  la  deducibilita'  nell'esercizio  di competenza dei
          compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi  per  la
          manutenzione  di  determinati  beni,  del  cui costo non si
          tiene conto nella  determinazione  del  limite  percentuale
          sopra indicato.
             8.  Per  i  beni  concessi in locazione finanziaria sono
          deducibili quote costanti di  ammortamento  determinate  in
          funzione  della durata del contratto e commisurate al costo
          del  bene   diminuito   del   prezzo   convenuto   per   il
          trasferimento  della  proprieta' al termine del contratto e
          non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione  dei
          canoni  da  parte  dell'impresa  utilizzatrice e' ammessa a
          condizione che la durata del contratto non sia inferiore  a
          otto  anni,  se questo ha per oggetto beni immobili, e alla
          meta'  del  periodo  di  ammortamento   corrispondente   al
          coefficiente  stabilito  a  norma del comma 2, in relazione
          all'attivita'  esercitata  dall'impresa   stessa,   se   il
          contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto
          previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad
          aumentare  o diminuire, nel limite della meta', la predetta
          durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei
          canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata
          la misura  massima  dell'ammortamento  di  cui  al  secondo
          periodo del medesimo comma 3.
             8-   bis.  Sempreche'  non  siano  destinati  ad  essere
          utilizzati    esclusivamente    come    beni    strumentali
          nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le
          quote   di   ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
          finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di  impiego   e
          manutenzione relativi ai seguenti beni:
               a)  aeromobili  da  turismo,  navi  e  imbarcazioni da
          diporto;
               b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e
          c) dell'art. 26 del D.P.R. 15  giugno  1959,  n.  393,  con
          motore  di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o
          con  motore  diesel  di  cilindrata   superiore   a   2.500
          centimetri cubici.
               c)  motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
          centimetri cubici.
             8-ter.  Per  le  imprese  che  esercitano  attivita'  di
          locazione  o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e
          c) del comma 8- bis la disposizione del medesimo  comma  si
          applica  per  quelli dati in uso agli amministratori, soci,
          collaboratori o dipendenti.
             9. Per le aziende date in  affitto  o  in  usufrutto  le
          quote  di ammortamento sono deducibili nella determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
             10.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
          adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
          personale o familiare dell'imprenditoresono ammortizzabili,
          o  deducibili  nell'ipotesi  di  cui  al sesto comma, nella
          misura  del  50  per  cento;  nella  stessa   misura   sono
          deducibili  i  canoni  di  locazione anche finanziaria e di
          noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni;  per
          le  imprese  individuali  le  autoveture  o  autoveicoli di
          cilindrata non superiore a 2.000 centimetri  cubici  o  con
          motore   diesel   di   cilindrata  non  superiore  a  2.500
          centimetri  cubici  non  adibiti   ad   uso   pubblico   si
          considerano    in    ogni   caso   adibiti   promiscuamente
          all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o  familiare
          dell'imprenditore,    salvo    che   per   gli   agenti   o
          rappresentanti di commercio. Per  gli  immobili  utilizzati
          promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento
          della  rendita  catastale  o del canone di locazione, anche
          finanziaria, a condizione che il contribuente non  disponga
          di  altro  immobile  adibito  esclusivamente  all'esercizio
          dell'impresa.
             - La legge 408/1990 reca:  "Disposizioni  tributarie  in
          materia  di  rivalutazione  di  beni  delle  imprese  e  di
          smobilizzo di riserve e fondi in  sospensione  di  imposta,
          nonche'     disposizioni     di     razionalizzazione     e
          semplificazione.  Deleghe  al  Governo per la revisione del
          trattamento  tributario  della  famiglia  e  delle  rendite
          finanziarie   e   per   la   revisione  delle  agevolazioni
          tributarie".
             - La legge 218/1990  reca:"Disposizioni  in  materia  di
          ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti
          di credito di diritto pubblico".