Art. 26. 
1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita  ai  sensi
degli articoli 24 e 25 deve essere imputato al capitale o accantonato
in una speciale  riserva  designata  con  riferimento  alla  presente
legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 
2. La riserva, ove  non  venga  imputata  al  capitale,  puo'  essere
ridotta  soltanto  con  l'osservanza  delle  disposizioni  dei  commi
secondo e terzo dell'articolo 2445 del  codice  civile.  In  caso  di
utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo'  fare
luogo a distribuzione di utili  fino  a  quando  la  riserva  non  e'
reintegrata o ridotta  in  misura  corrispondente  con  deliberazione
dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza  delle  disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. 
3. Se il saldo attivo viene attribuito  ai  soci  o  ai  partecipanti
mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante
riduzione  del  capitale  sociale  o  del  fondo   di   dotazione   o
patrimoniale,  le  somme  attribuite  ai  soci  o  ai   partecipanti,
aumentate  dell'imposta  sostitutiva   corrispondente   all'ammontare
distribuito,  concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile   della
societa'  o  dell'ente  e  il  reddito  imponibile  dei  soci  o  dei
partecipanti. 
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale de-
liberate   dopo   l'imputazione   a   capitale   delle   riserve   di
rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a  norma  di
precedenti leggi di rivalutazione monetaria,  abbiano  anzitutto  per
oggetto, fino al corrispondente  ammontare,  la  parte  del  capitale
formata con l'imputazione di tali riserve. 
5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel  comma
3, al soggetto che ha eseguito  la  rivalutazione  e'  attribuito  un
credito di imposta ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche o dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
all'ammontare dell'imposta sostituitiva pagata ai sensi dell'articolo
25. 
6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore
a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui il
bilancio la  rivalutazione  e'  stata  eseguita,  i  maggiori  valori
attribuiti ai beni, dalla stessa data  e  fino  a  concorrenza  degli
importi  attribuiti  ai  soci  o  ai  partecipanti,  si   considerano
riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'articolo  25,  anche  per  la
determinazione  delle  plusvalenze  o  minusvalenze  realizzate,   in
relazione ai beni indicati dal contribuente. 
7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 24  e
25 si applicano, per i beni di  cui  all'articolo  25  relativi  alle
attivita' commerciali esercitate,  anche  alle  imprese  individuali,
alle  societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita  semplice   ed
equiparate e agli enti pubblici e privati  di  cui  all'articolo  87,
comma 1, lettera c)  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, nonche' alle societa' ed enti di cui  alla  lettera  d)
del comma 1 dello stesso articolo  87  e  alle  persone  fisiche  non
residenti che esercitano attivita' commerciali nel  territorio  dello
Stato mediante  stabili  organizzazioni.  La  disposizione  contenuta
nell'articolo 25, comma 8, della presente legge, si applica anche  in
caso di destinazione  dei  beni  al  consumo  personale  o  familiare
dell'imprenditore. 
8.  Per  i  soggetti  che  fruiscono  di   regimi   semplificati   di
contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino
acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli
16 e 18 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600,  e  successive  modificazioni.  La  rivalutazione  deve
essere eseguita in apposito prospetto bollato e  vidimato  dal  quale
risultino i  prezzi  di  costo  e  la  rivalutazione  compiuta.  Tale
prospetto  deve   essere   allegato   alla   dichiarazione   relativa
all'esercizio  per  il  quale  il  termine  di  presentazione   della
dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 26:
             - Si riporta il  testo  dell'articolo  2445  del  codice
          civile:
             "Art.  2445.  (Riduzione  del capitale esuberante). - La
          riduzione del capitale, quando  questo  risulta  esuberante
          per  il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo
          sia  mediante  liberazione  dei   soci   dall'obbligo   dei
          versamenti   ancora   dovuti,  sia  mediante  rimborso  del
          capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327  e
          2412.
             L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le
          ragioni  e  le modalita' della riduzione. La riduzione deve
          comunque effettuarsi  con  modalita'  tali  che  le  azioni
          proprie  eventualmente  possedute  dopo  la  riduzione  non
          eccedano la decima parte del capitale sociale.
             La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo  tre
          mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese,
          purche'  entro  questo  termine  nessun  creditore  sociale
          anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
             Il tribunale, nonostante  l'opposizione,  puo'  disporre
          che  la  riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte
          della societa' di un'idonea garanzia".
             - Il testo dell'articolo 87 del D.P.R.  n.  917/1986  e'
          riportato alla nota all'art. 5.
             -  Si riporta il testo degli articoli 16 e 18 del D.P.R.
          n.  600/1973:
             "Art.  16  (Registro  dei  beni  ammortizzabili).  -  Le
          societa',  gli  enti  imprenditori  commerciali,  di cui al
          primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro  dei
          beni  ammortizzabili  entro  il  termine  stabilito  per la
          presentazione della dichiarazione.
             Nel  registro  devono essere indicati, per ciascun immo-
          bile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri,
          l'anno   di   acquisizione,   il   costo   originario,   le
          rivalutazioni,  le  svalutazioni,  il fondo di ammortamento
          nella misura raggiunta al  termine  del  periodo  d'imposta
          precedente,  il coefficiente di ammortamento effettivamente
          praticato  nel  periodo  d'imposta,  la  quota  annuale  di
          ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
             Per   i  beni  diversi  da  quelli  indicati  nel  comma
          precedente le  indicazioni  ivi  richieste  possono  essere
          effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
          anno  di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i
          beni gratuitamente devolvibili  deve  essere  distintamente
          indicata   la   quota  annua  che  affluisce  al  fondo  di
          ammortamento finanziario.
             Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori  alla
          meta'    di   quelle   risultanti   dall'applicazione   dei
          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
          68 del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.    597,  il  minor
          ammontare  deve  essere distintamente indicato nel registro
          dei beni ammortizzabili.
             I costi di manutenzione, riparazione,  ammodernamento  e
          trasformazione  di  cui all'ultimo comma del detto art. 68,
          che non siano immediatamente deducibili, non si sommano  al
          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
          separate  del  registro  dei  beni ammortizzabili a seconda
          dell'anno di formazione".
             "Art.  18  (Contabilita'  semplificata  per  le  imprese
          minori).  -  Le  disposizioni  dei  precedenti  articoli si
          applicano anche ai soggetti che a norma del  codice  civile
          non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di
          cui  allo  stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle
          lettere c) e d) dell'art.  13,  qualora  i  ricavi  di  cui
          all'art.   53   del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597,
          conseguiti in un anno non abbiano superato  l'ammontare  di
          trecentosessanta  milioni  di  lire,  sono esonerati per il
          successivo triennio dalla tenuta delle scritture  contabili
          prescritte  dai  precedenti articoli, salvi gli obblighi di
          tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal
          presente decreto.
             I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il  termine
          stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale,
          devono  indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
             Le operazioni non soggette a registrazione agli  effetti
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto   devono   essere
          separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di  tale
          imposta  con  le  modalita'  e nei termini stabiliti per le
          operazioni soggette a registrazione. Coloro che  effettuano
          soltanto  operazioni  non  soggette  a registrazione devono
          annotare in un apposito registro l'ammontare globale  delle
          entrate  e  delle  uscite  relative  a  tutte le operazioni
          effettuate  nella prima e nella seconda meta' di ogni mese,
          ed eseguire nel registro stesso  l'annotazione  di  cui  al
          precedente comma.
             I   soggetti   esonerati   dagli   adempimenti  relativi
          all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.  34  del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  633 e successive modificazioni,
          non  sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi
          precedenti.
             Il regime  di  contabilita'  semplificata  previsto  nel
          presente  articolo  si  estende  di  triennio  in  triennio
          qualora l'ammontare indicato  nel  primo  comma  non  venga
          superato nell'ultimo anno di ciascun triennio.
             Il  contribuente  ha  facolta'  di  optare per il regime
          ordinario,  con  effetto  per  l'intero   triennio,   nella
          dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.
             I  soggetti  che intraprendono l'esercizio di un'impresa
          commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per  un
          ammontare   ragguagliato   ad   un  anno  non  superiore  a
          trecentosessanta milioni di lire, possono per il primo anno
          tenere la contabilita'  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo.
             Per  i  rivenditori  in  base  a contratti estimatori di
          giornali, di  libri  e  di  periodici,  anche  su  supporti
          audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
          fini  del  calcolo  dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi
          semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
          del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.  Per
          le  cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati e
          postali,  marche  assicurative  e   valori   similari,   si
          considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
             Ai  fini  del  presente articolo si assumono come ricavi
          conseguiti nel periodo di  imposta  i  corrispettivi  delle
          operazioni   registrate  o  soggette  a  registrazione  nel
          periodo  stesso  agli  effetti  della  imposta  sul  valore
          aggiunto  e  di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
          norma del terzo comma".