Art. 27. 
1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 24 e 25  o
dell'articolo 26, gli amministratori e i  sindaci  o  revisori  o  il
titolare dell'impresa individuale sono puniti con l'ammenda da lire 2
milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto costituisca piu'  grave
reato. In  caso  di  condanna  il  guidice  puo'  applicare  la  pena
accessoria di cui all'articolo  32-bis  del  codice  penale,  per  la
durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. 
2. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata
in vigore della  presente  legge,  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti,  ferme
restando, in quanto compatibili con quelle della presente  legge,  le
disposizioni contenute nella legge 19 marzo  1983,  n.  72,  e  nella
legge 29 dicembre 1990, n. 408, e quelle di cui ai  relativi  decreti
di attuazione. Con lo stesso decreto sono stabilite  disposizioni  di
coordinamento fra la presente legge, la legge 29  dicembre  1990,  n.
408 e la legge 30 luglio 1990, n. 218. 
 
          Note all'art. 27:
             - Si riporta il testo dell'articolo 32- bis  del  codice
          penale:
             Art.   32-bis   (Interdizione  temporanea  dagli  uffici
          direttivi delle persone  giuridiche  e  delle  imprese).  -
          L'interdizione   dagli   uffici   direttivi  delle  persone
          giuridiche  e  delle  imprese  priva  il  condannato  della
          capacita'  di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio
          di  amministratore,  sindaco,   liquidatore   e   direttore
          generale,   nonche'   ogni  altro  ufficio  con  potere  di
          rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
             Essa consegue  ad  ogni  condanna  alla  reclusione  non
          inferiore  a  sei  mesi  per delitti commessi con abuso dei
          poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
             - La legge n. 72/1983,  reca:  "Rivalutazione  monetaria
          dei  beni  e  del  capitale  delle imprese; disposizioni in
          materia  di  imposta  locale  sui  redditi  concernenti  le
          piccole  imprese; norme relative alle banche popolari, alle
          societa'  per   azioni   ed   alle   cooperative,   nonche'
          disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti
          interbancari".
             - La legge n. 218/1990 e' citata nella nota all'art. 25.
             - La legge n. 408/1990 e' citata nella nota all'art. 25.