Art. 66.
(Spessore minimo degli intagli dei battistrada:
attuazione della direttiva del Consiglio 89/459/CEE)
1. Il secondo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
"Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui
predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di
lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada
dovra' avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua
larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondita' degli
intagli principali del battistrada dovra' essere di almeno 1,60
millimetri per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno
1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri per i
ciclomotori".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del
1959, e' inserito il seguente:
"Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati
nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre
quarti della superficie dello stesso".
Nota all'art. 66:
- Il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e' stato pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 147
del 23 giugno 1959. L'art. 50 recitava:
"Art. 50 (Pneumatici e sospensioni). - Le ruote degli
autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei
filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di
pneumatici o di sistemi equivalenti.
Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti,
montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta
efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la
sicurezza. Il battistrada dovra' avere il disegno a rilievo
ben visibile su tutta la sua lunghezza e su tutta la sua
circonferenza; l'altezza del rilievo non dovra' in alcun
punto essere inferiore ad un millimetro per gli
autoveicoli, motoveicoli, filoveicoli e rimorchi, e
millimetri 0,50 per i ciclomotori.
Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli ed i
rimorchi debbono essere muniti di idonei organi di
sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro
caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati,
non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e
dal Ministero dei trasporti l'ammissibilita' di sospensioni
rigide.
Chiunque circoli con uno dei veicoli indicati nei commi
precedenti, nel quale i pneumatici, o sistemi equivalenti,
manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite
dal regolamento, ovvero pneumatici o le ruote non siano in
perfetta efficienza, ovvero i pneumatici siano consumati
oltre il limite stabilito nel secondo comma, o circoli con
un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a
meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide,
e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000; per i
motoveicoli ed i ciclomotori si applica l'ammenda da L.
1.000 a L. 5.000".