Art. 68. (Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi) 1. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno apportate le modifiche al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacita' di trasporto su strada.
Note all'art. 68: - La legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987. L'art. 14 recita: "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco 'A' allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1". - La direttiva CEE n. 90/398 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 202 del 31 luglio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 4 ottobre 1990, 2a serie speciale.