Art. 69.
          (Fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni:
                           criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 90/387/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) stabilire i principi fondamentali di obiettivita', trasparenza e
garanzia di accesso senza discriminazioni alle reti pubbliche  ed  ai
servizi pubblici di telecomunicazioni;
  b)  assicurare  che  il  rispetto delle norme tecniche da parte dei
soggetti interessati sia  condizione  sufficiente  per  la  fornitura
della rete aperta;
  c)  prevedere  che le condizioni di fornitura della rete aperta non
limitino l'accesso e l'impiego delle reti  pubbliche  e  dei  servizi
pubblici di telecomunicazioni se non per ragioni basate sui requisiti
essenziali  e  sulle  restrizioni derivanti dall'esercizio di diritti
esclusivi o speciali.
 
          Nota all'art. 69:
            - La direttiva CEE n. 90/387 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 192 del 24
          luglio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana n.  75 del 24 settembre 1990, 2a serie
          speciale.