Art. 70. (Compatibilita' elettromagnetica: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/336/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio soltanto degli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano determinati requisiti in materia di compatibilita' elettromagnetica; b) disciplinare l'apposizione sugli apparecchi elettrici ed elettronici, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" attestante che l'apparecchio soddisfa i requisiti di cui alla lettera a); c) definire le modalita' per l'individuazione degli organismi che possono rilasciare un attestato di certificazione CE nei casi in cui esso sia richiesto dalla direttiva; d) prendere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione degli apparecchi elettrici ed elettronici sul mercato CEE; e) stabilire efficaci misure per la vigilanza ed il controllo nella fase di commercializzazione degli apparecchi; f) stabilire modalita' per l'emanazione delle normative tecniche applicabili.
Nota all'art. 70: - La direttiva CEE n. 89/336 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 139 del 23 maggio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 6 luglio 1989, 2a serie speciale.