Art. 71. (Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre) 1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno adottate, in attuazione della direttiva del Consiglio 90/544/CEE, le modifiche al decreto del Ministro medesimo 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, recante l'approvazione del pi- ano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, necessaria alla individuazione delle frequenze da destinare al servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre.
Nota all'art. 71: - La direttiva CEE n. 90/544 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 310 del 9 novembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 7 gennaio 1991, 2a serie speciale.