Art. 72.
       (Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione:
                           criteri di delega)
  1.  L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a)  prevedere  l'adozione  di  misure  atte  a  garantire  ad  ogni
operatore  economico  il  diritto  di  fornire al pubblico servizi di
telecomunicazione ad eccezione dei servizi di telefonia  vocale,  del
telex,  di  radiotelefonia  mobile, di radioavviso e di comunicazioni
via satellite;
  b) stabilire in favore degli operatori  economici,  sulla  base  di
criteri  oggettivi,  trasparenti  e  non discriminatori, procedure di
autorizzazione, concernenti il rispetto delle esigenze  fondamentali,
per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunicazione;
  c)  disporre,  per  quanto  riguarda  la  fornitura al pubblico del
servizio di trasmissione  dati  a  commutazione  di  pacchetto  o  di
circuito,  in  favore  degli  operatori  economici,  una procedura di
autorizzazione intesa al rispetto delle esigenze  fondamentali  delle
regolamentazioni  commerciali  sulle  condizioni  di  permanenza,  di
disponibilita' e di qualita' del servizio, nonche' delle  misure  per
la  salvaguardia  della  funzione  di  interesse  economico  generale
affidata al gestore del servizio pubblico  di  telecomunicazioni;  le
condizioni   di   autorizzazione   debbono   rispondere  a  requisiti
oggettivi,  non  discriminatori  e  di  trasparenza;  gli   eventuali
dinieghi  devono  essere  debitamente motivati e deve essere prevista
una procedura di ricorso avverso tali dinieghi;
  d)  stabilire  misure  per  rendere  pubbliche,  oggettive  e   non
discriminatorie  le  condizioni  in  vigore  per  l'accesso alle reti
nonche' per consentire la disponibilita', a domanda degli  operatori,
di circuiti;
  e)  disporre  l'abrogazione delle restrizioni esistenti relative al
trattamento dei segnali prima  della  loro  trasmissione  sulla  rete
pubblica   e   dopo  la  loro  ricezione,  fatto  salvo  il  rispetto
dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali;
  f) mantenere, relativamente al  servizio  di  trasmissione  dati  a
commutazione di pacchetto o di circuito, il divieto per gli operatori
economici  di  offrire al pubblico la semplice rivendita di capacita'
di circuiti affittati; il divieto deve essere  abolito  entro  il  1o
gennaio 1996 e, comunque, non anteriormente al 31 dicembre 1992.
 
          Nota all'art. 72:
            -  La  direttiva  CEE n. 90/388 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 192 del  24
          luglio  1990  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.  75 del 24 settembre 1990, 2a  serie
          speciale.