Art. 66. 
(Spessore minimo degli  intagli  dei  battistrada:  attuazione  della
                 direttiva del Consiglio 89/459/CEE) 
   1. Il secondo comma dell'articolo 50 del testo unico  delle  norme
sulla circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: 
   "Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui
predetti veicoli dovranno essere in  perfetta  efficienza,  privi  di
lesioni che  possano  comprometterne  la  sicurezza.  Il  battistrada
dovra' avere il disegno a  rilievo  ben  visibile  su  tutta  la  sua
larghezza e su tutta  la  sua  circonferenza;  la  profondita'  degli
intagli principali del  battistrada  dovra'  essere  di  almeno  1,60
millimetri per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi,  di  almeno
1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri  per  i
ciclomotori". 
   2. Dopo il secondo comma dell'articolo 50 del citato testo  unico,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  393  del
1959, e' inserito il seguente: 
   "Per intagli principali si intendono gli  intagli  larghi  situati
nella zona centrale del  battistrada  che  copre  all'incirca  i  tre
quarti della superficie dello stesso".