Art. 68. 
(Utilizzazione  di  veicoli  noleggiati  senza  conducente   per   il
            trasporto di merci su strada per conto terzi) 
   1. Con decreto da emanarsi ai sensi  dell'articolo  14,  comma  2,
della legge 16 aprile 1987, n. 183,  su  proposta  del  Ministro  dei
trasporti, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  saranno  apportate  le  modifiche  al  decreto  del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre
1987, n. 601, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 92 del  20  aprile  1988,  per  renderlo  conforme  alla
direttiva  del  Consiglio  90/398/CEE  ed   alle   disposizioni   sul
contingentamento delle capacita' di trasporto su strada.