Art. 68. (Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi) 1. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno apportate le modifiche al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacita' di trasporto su strada.