Art. 69. (Fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/387/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) stabilire i princi'pi fondamentali di obiettivita', trasparenza e garanzia di accesso senza discriminazioni alle reti pubbliche ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni; b) assicurare che il rispetto delle norme tecniche da parte dei soggetti interessati sia condizione sufficiente per la fornitura della rete aperta; c) prevedere che le condizioni di fornitura della rete aperta non limitino l'accesso e l'impiego delle reti pubbliche e dei servizi pubblici di telecomunicazioni se non per ragioni basate sui requisiti essenziali e sulle restrizioni derivanti dall'esercizio di diritti esclusivi o speciali.