Art. 69. 
(Fornitura di  una  rete  aperta  di  telecomunicazioni:  criteri  di
                               delega) 
   1. L'attuazione della direttiva  del  Consiglio  90/387/CEE  sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: 
     a)  stabilire  i   princi'pi   fondamentali   di   obiettivita',
trasparenza e garanzia di accesso  senza  discriminazioni  alle  reti
pubbliche ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni; 
     b) assicurare che il rispetto delle norme tecniche da parte  dei
soggetti interessati sia  condizione  sufficiente  per  la  fornitura
della rete aperta; 
     c) prevedere che le condizioni di fornitura  della  rete  aperta
non limitino l'accesso e l'impiego delle reti pubbliche e dei servizi
pubblici di telecomunicazioni se non per ragioni basate sui requisiti
essenziali e sulle restrizioni derivanti  dall'esercizio  di  diritti
esclusivi o speciali.