Art. 49 
                        (Centri informativi) 
  1. In ciascun dipartimento, nella direzione generale  degli  affari
generali e del personale e nell'ufficio del  segretario  generale  e'
istituito un centro informativo. 
  2. I centri informativi operano: 
    a) presso la  direzione  centrale  per  i  servizi  generali,  il
personale e l'organizzazione del dipartimento delle entrate; 
    b) presso la  direzione  centrale  per  i  servizi  generali,  il
personale e l'organizzazione del dipartimento del territorio; 
    c) presso  la  direzione  centrale  degli  affari  generali,  del
personale  e  dei  servizi  informatici  e  tecnici  della  direzione
generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; 
    d) presso la direzione centrale per gli  affari  generali  e  per
l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari
generali e del personale; 
    e) presso l'ufficio per la  programmazione  ed  il  coordinamento
delle attivita' di informatica dell'ufficio del segretario generale. 
  3. Il centro informativo presso la direzione generale degli  affari
generali e del personale ha competenza per l'informatizzazione  della
gestione di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria. 
  4. Il centro informativo presso l'ufficio del  segretario  generale
ha  competenza  per   l'informatizzazione   degli   uffici   di   cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, lettera a), nonche' per le attivita'  di
collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze  con
utenti esterni. 
  5. Presso la sezione staccata  del  Provveditorato  generale  dello
Stato e' istituito un centro informativo per la gestione dei relativi
servizi,  che  fa  parte  integrante  del  sistema  informativo   del
Ministero delle finanze. 
  6.  Ciascun  centro  informativo,  cui  e'  preposto  un  dirigente
superiore,  puo'  essere  articolato  in  un  numero   di   divisioni
corrispondente a quello delle direzioni centrali o  degli  uffici  od
organismi di competenza.