Art. 49 (Centri informativi) 1. In ciascun dipartimento, nella direzione generale degli affari generali e del personale e nell'ufficio del segretario generale e' istituito un centro informativo. 2. I centri informativi operano: a) presso la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del dipartimento delle entrate; b) presso la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del dipartimento del territorio; c) presso la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici della direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; d) presso la direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale; e) presso l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attivita' di informatica dell'ufficio del segretario generale. 3. Il centro informativo presso la direzione generale degli affari generali e del personale ha competenza per l'informatizzazione della gestione di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria. 4. Il centro informativo presso l'ufficio del segretario generale ha competenza per l'informatizzazione degli uffici di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, lettera a), nonche' per le attivita' di collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con utenti esterni. 5. Presso la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e' istituito un centro informativo per la gestione dei relativi servizi, che fa parte integrante del sistema informativo del Ministero delle finanze. 6. Ciascun centro informativo, cui e' preposto un dirigente superiore, puo' essere articolato in un numero di divisioni corrispondente a quello delle direzioni centrali o degli uffici od organismi di competenza.