Art. 50 
                 (Competenze dei centri informativi) 
 1. I centri informativi provvedono allo  sviluppo  del  processo  di
automazione dei servizi e delle procedure amministrative in  funzione
delle attribuzioni proprie delle strutture  nell'ambito  delle  quali
operano,  secondo  le  direttive  ricevute,  rispettivamente,   dalle
competenti direzioni centrali, dagli uffici del segretario  generale,
dal Servizio  centrale  degli  ispettori  tributari  e  dalla  Scuola
centrale tributaria. 
 2. In particolare i centri informativi: 
 a) provvedono alla conduzione tecnica del  sistema  informativo  del
Ministero delle finanze  nel  settore  di  competenza,  nonche'  alla
formazione  ed  all'aggiornamento  dei  necessari   archivi,   previa
raccolta ed elaborazione dei dati utili; 
 b) individuano le modalita' di automazione dei servizi e delle  pro-
cedure amministrative; 
 c)  approvano  le  specifiche  funzionali  relative  alle  procedure
tecniche di automazione; 
 d) effettuano il collaudo dei programmi elaborativi di automazione; 
 e) emanano le disposizioni di servizio occorrenti all'adozione delle
procedure informatizzate; 
 f) approvano la modulistica destinata all'utilizzo  delle  procedure
automatizzate, curandone la stampa e la distribuzione agli uffici; 
 g) verificano il corretto  utilizzo  dei  programmi  elaborativi  da
parte degli uffici utenti; 
 h) collaborano all'addestramento ed all'aggiornamento del  personale
per le esigenze del sistema informativo; 
 i) verificano che l'attivita'  delle  societa'  affidatarie  di  cui
all'articolo 51, comma 1,  venga  svolta  secondo  i  criteri  ed  in
conformita'   con   gli   obiettivi   fissati    dall'Amministrazione
finanziaria; 
 l)  forniscono  assistenza,  anche  in  via  decentrata  tramite  le
direzioni regionali e compartimentali, agli uffici periferici in fase
di attivazione di procedure automatizzate e di nuove apparecchiature; 
 m) curano le elaborazioni statistiche del settore. 
 3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 33, comma  2,  debbono
prevedere  che,  all'interno  delle   direzioni   centrali   indicate
dall'articolo 49, comma 2, operino specifiche strutture  di  gestione
del sistema informativo locale per l'elaborazione dei dati occorrenti
al funzionamento  degli  uffici;  analoga  struttura  opera,  per  le
attivita' del segretario generale e degli uffici da lui  direttamente
dipendenti, presso l'ufficio centrale di cui all'articolo 11.