Art. 189
Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di
prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche' non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilita'.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le
disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia
stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni
intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con
assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalita' dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le proprie
generalita', nonche' le altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole
cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di
incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di
fermarsi e' punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il
conducente che si sia dato alla fuga e' in ogni caso passibile di
arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite
e' punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a
lire duemilioni.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando
dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso
di flagranza di reato.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.