Art. 189 
                 Comportamento in caso di incidente 
 
  1.  L'utente  della  strada,  in   caso   di   incidente   comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo  di  fermarsi  e  di
prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona. 
  2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in  atto  ogni
misura idonea a salvaguardare  la  sicurezza  della  circolazione  e,
compatibilmente con tale esigenza,  adoperarsi  affinche'  non  venga
modificato lo stato  dei  luoghi  e  disperse  le  tracce  utili  per
l'accertamento delle responsabilita'. 
  3. Ove dall'incidente  siano  derivati  danni  alle  sole  cose,  i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove  possibile,  evitare  intralcio  alla  circolazione,  secondo  le
disposizioni  dell'art.  161.  Gli  agenti  in  servizio  di  polizia
stradale, in tali casi,  dispongono  l'immediata  rimozione  di  ogni
intralcio  alla  circolazione,  salva  soltanto   l'esecuzione,   con
assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per  appurare  le
modalita' dell'incidente. 
  4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire  le  proprie
generalita', nonche' le  altre  informazioni  utili,  anche  ai  fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 
  5. Chiunque, nelle condizioni di cui  al  comma  1,  non  ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente,  con  danno  alle  sole
cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 
  6. Chiunque, nelle condizioni  di  cui  al  comma  1,  in  caso  di
incidente con  danno  alle  persone,  non  ottempera  all'obbligo  di
fermarsi e'  punito  con  la  reclusione  fino  a  quattro  mesi.  Il
conducente che si sia dato alla fuga e' in  ogni  caso  passibile  di
arresto. Si  applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno,  ai  sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. 
  7. Chiunque, nelle condizioni di cui  al  comma  1,  non  ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle  persone  ferite
e' punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino  a
lire duemilioni. 
  8. Il conducente che si fermi e, occorrendo,  presti  assistenza  a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a  disposizione  degli  organi   di   polizia   giudiziaria,   quando
dall'incidente derivi il delitto di omicidio  colposo  o  di  lesioni
personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il  caso
di flagranza di reato. 
  9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3  e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.