Art. 74 (Art. 37 Cod. Str.) 
      (Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica) 
  1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del  codice,  e'
proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura  del  segnale
apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del  titolo
da  cui  sorge  l'interesse  a  proporlo,  le   ragioni   dettagliate
dell'opposizioneal provvedimento  o  all'ordinanza,  con  l'eventuale
proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso e' notificato,  a
mezzo di raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  all'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza  stradale  del  Ministero
dei lavori pubblici,  e  all'ente  competente  all'apposizione  della
segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice. 
  2.  La  proposizione  del   ricorso   sospende   l'esecuzione   del
provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza,  nel
qual caso l'ente  competente  puo'  deliberare  di  dare  provvisoria
esecuzione al provvedimento impugnato.  L'esecuzione  provvisoria  e'
comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente
e  all'Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la  sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici. 
  3. Il ricorso e' deciso, a seguito di istruttoria  dell'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza  stradale,  dal  Ministro
dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla  notificazione  dello
stesso. La decisione e'  comunicata  dal  Ministro  al  ricorrente  e
all'ente competente, che e' tenuto a conformarsi ad essa.