Art. 74 (Art. 37 Cod. Str.)
(Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)
1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del codice, e'
proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale
apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo
da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate
dell'opposizioneal provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale
proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso e' notificato, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero
dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della
segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.
2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del
provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel
qual caso l'ente competente puo' deliberare di dare provvisoria
esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria e'
comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente
e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici.
3. Il ricorso e' deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro
dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello
stesso. La decisione e' comunicata dal Ministro al ricorrente e
all'ente competente, che e' tenuto a conformarsi ad essa.