Art. 75 (Art. 38 Cod. Str.) 
        (Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica) 
  1. Il  campo  di  applicazione  delle  norme  relative  ai  segnali
stradali si estende alle strade  pubbliche  e  alle  strade  comprese
nell'area  dei  porti,  degli  aeroporti,  degli   autoporti,   delle
universita', degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme
e dei campi militari, nonche'  di  altre  aree  demaniali  aperte  al
pubblico transito. 
  2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte  ad
uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti  e  delle
fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono
essere conformi a quelli stabiliti  dalle  presenti  norme;  su  tali
strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali  sono  facoltativi,
ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari. 
  3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5  e  9,
del codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi  alla
segnaletica, per gruppi di segnali.