Art. 75 (Art. 38 Cod. Str.)
(Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica)
1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali
stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese
nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle
universita', degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme
e dei campi militari, nonche' di altre aree demaniali aperte al
pubblico transito.
2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad
uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle
fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono
essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali
strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi,
ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.
3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e 9,
del codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla
segnaletica, per gruppi di segnali.