Art. 76 (Art. 38 Cod. Str.)
(Segnali per le esigenze dell'autorita' militare)
1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice, sono i
seguenti:
a) segnali di classe dei ponti;
b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni;
c) segnali campali temporanei.
2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la
disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del codice, alle
esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a
regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati
esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico
militare suddetto. Il comando militare territoriale competente
stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le
esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali
permanenti o temporanei rientranti in quelli stabiliti nel
disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero dei lavori
pubblici e della difesa.
3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonche'
le modalita' di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con
disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario
con l'indicazione del tempo in cui verra' effettuata. La
installazione stessa e' effettuata dal personale militare; il Comando
competente puo' richiedere il concorso dell'ente proprietario,
concordando con esso i tempi e le modalita' di essa.