Art. 142 (a).
                         Limiti di velocita'
  1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela  della
vita  umana  la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, (( i  90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali,  ed  i  50  km/h  per  le  strade  nei centri abitati, con la
possibilita' di elevare tale limite fino ad un  massimo  di  70  km/h
sulle  strade  urbane  di  scorrimento,  previa  l'apposizione  degli
appositi segnali. ))
  2. Entro i limiti massimi  suddetti,  gli  enti  proprietari  della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti  di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da
quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti  di  strada
quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma
1  renda  opportuna  la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli
enti  proprietari  della   strada   hanno   l'obbligo   di   adeguare
tempestivamente  i  limiti di velocita' al venir meno delle cause che
hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro  dei  lavori
pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo'
anche  disporre  l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto
l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro  dei
lavori  pubblici  puo'  procedere  direttamente alla esecuzione delle
opere necessarie, con diritto  di  rivalsa  nei  confronti  dell'ente
proprietario.
  3.  Le  seguenti  categorie  di  veico'li  non  possono superare le
velocita' sottoindicate:
    a) ciclomotori: 45 km/h;
    b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto (( delle
merci pericolose rientranti nella  classe  1  figurante  in  allegato
all'accordo  di  cui  all'art.  168,  comma  1,  ))  quando viaggiano
carichi: 50 km/h  fuori  dei  centri  abitati;  30  km/h  nei  centri
abitati;
   c)  ((  macchine  agricole  e  macchine  operatrici: )) 40 km/h se
montati su pneumatici o su altri sistemi  equipollenti;  15  km/h  in
tutti gli altri casi,;
    d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
    e)  treni  costituiti  da un autoveicolo e da un rimorchio di cui
alle lettere (( h), i) e l) )) dell'art. 54, comma 1: 70  km/h  fuori
dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
    f)  autobus  e  filobus  di  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri  abitati;  100  km/h  sulle
autostrade;
    g)  autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:  80
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
    h)  autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori  dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
    i)  autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t
se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma
6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
    l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno  carico:  40  km/h  nei
centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
  4.  Nella  parte  posteriore  dei  veicoli  di  cui  al comma 3, ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) ,  ((  devono  essere
indicate  le  velocita'  massime  consentite. )) Qualora si tratti di
complessi di veicoli,  l'indicazione  del  limite  va  riportata  sui
rimorchi  ovvero  sui  semirimorchi.  Sono  comunque  esclusi da tale
obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere (( c),  g),
h)  ed  i)  ))  del  comma 3, (( quando siano in dotazione alle Forze
armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati  nell'art.  138,  comma
11. ))
  5.  In  tutti  i  casi  nei  quali sono fissati limiti di velocita'
restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
  6. Per la determinazione dell'osservanza dei  limiti  di  velocita'
sono  considerate  fonti  di  prova  le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e
i documenti relativi ai percorsi  autostradali,  come  precisato  dal
regolamento.
  7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera
i  limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquantamila a lire duecentomila.
  8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi  di  velocita'  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi  di  velocita'
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  lire  cinquecentomila  a  lire  duemilioni.  Da  tale  violazione
consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da
un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni,
la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
  10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma  4  e'  soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
 11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e  9  sono  commesse  alla
guida  di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere (( b), e), f),
g), h), i) e l) )) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
  12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso,  in  un
periodo  di  due  anni,  in  una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. (( Se la violazione e' commessa da  un  conducente  in
possesso  della  patente di guida da meno di tre anni, la sospensione
della stessa e' da quattro a otto mesi. ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 70 del D.Lgs. n. 360/1993. In precedenza il comma
          1 era stato corretto con  avviso  di  rettifica  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 32 del 9
          febbraio 1993.